Si informa della proroga dei versamenti delle imposte e dei contributi, disposta dal Decreto Legge n. 89 del 22 maggio 2026.
Premessa
Il Decreto Legge n. 89/2026 ha previsto la proroga dei versamenti che sarebbero scaduti il 30 giugno 2026.
In particolare, i pagamenti possono essere effettuati:
- entro il 20 luglio 2026, senza maggiorazioni;
- oppure entro il 20 agosto 2026, applicando una maggiorazione dello 0,8%.
La proroga riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni:
Soggetti interessati
La proroga si applica ai contribuenti che:
- svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale);
- dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro.
Sono inclusi anche:
- contribuenti in regime forfettario;
- contribuenti in regime di vantaggio (minimi);
- soggetti con cause di esclusione dagli ISA (per esempio, inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, ecc..).
Beneficiano della proroga anche:
- soci di società di persone;
- professionisti associati;
- collaboratori di imprese familiari;
- soci di società trasparenti.
Soggetti esclusi
Non possono beneficiare della proroga, tra gli altri:
- contribuenti senza attività d’impresa o lavoro autonomo (i “privati” senza partita IVA, quindi, non sono soggetti alla proroga);
- soggetti che svolgono attività senza ISA approvati;
- contribuenti con ricavi superiori a 5.164.569 euro;
- imprenditori agricoli con solo reddito agrario.
Per questi soggetti restano valide le scadenze ordinarie:
- 30 giugno 2026 (senza maggiorazione);
- 30 luglio 2026 (con maggiorazione dello 0,4%).
Versamenti interessati
La proroga riguarda tutti i versamenti collegati alle dichiarazioni, tra cui:
- saldo 2025 e acconto 2026 di IRPEF, IRES e IRAP;
- addizionali regionali e comunali;
- cedolare secca;
- imposte sostitutive (forfettari e minimi);
- IVIE e IVAFE;
- imposta sulle cripto-attività;
- IVA da adeguamento ISA.
Contributi INPS e diritto camerale
La proroga si estende anche a:
- contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti;
- diritto annuale Camera di Commercio.
Versamento IVA saldo 2025
Il saldo IVA 2025, se non versato all’ordinaria scadenza del 16.03.2026:
- può essere versato entro il 20 luglio 2026 con maggiorazione dello 0,4% per ogni mese dal 16 marzo al 30 giugno;
- oppure entro il 20 agosto 2026, applicando anche l’ulteriore 0,8%.
Rateizzazione dei versamenti
È possibile rateizzare gli importi dovuti.
Se si paga la prima rata entro il 20 luglio 2026:
- massimo 6 rate;
- seconda rata: 20 agosto 2026;
- ultima rata: 16 dicembre 2026.
Se si paga la prima rata entro il 20 agosto 2026:
- massimo 5 rate;
- seconda rata: 16 settembre 2026;
- ultima rata: 16 dicembre 2026.
Sulle rate successive si applicano interessi del 4% annuo.
Sintesi operativa
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Termine
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Maggiorazione
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Note
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20 luglio 2026
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Nessuna
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Scadenza prorogata
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20 agosto 2026
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0,8%
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Proroga ulteriore
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Lo Studio Commercialista Venturini