Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 7 maggio 2026, n. 96, che attua la direttiva UE n. 2023/970 in materia di trasparenza retributiva e parità salariale tra uomini e donne.
La riforma introduce nuovi obblighi per i datori di lavoro, con l’obiettivo di contrastare il divario retributivo di genere (il cosiddetto gender pay gap).
L’entrata in vigore è fissata al 7 giugno 2026.
Di seguito vi proponiamo una sintesi della nuova disciplina.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica:
- a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati;
- a tutti i rapporti di lavoro subordinato, inclusi part-time e dirigenti;
- con esclusione del lavoro domestico e intermittente.
Definizione di retribuzione
Il decreto introduce il concetto di “livello retributivo”, costituito:
- dalla retribuzione annua lorda (RAL);
- e dalla relativa retribuzione oraria lorda.
Sono invece escluse le componenti non strutturali, come quelle voci riconosciute su base personale, discrezionale o temporanea (si pensi, per esempio, ai bonus, ai premi, ai superminimi).
Ruolo dei contratti collettivi
I CCNL (Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro) assumono un ruolo centrale:
- i livelli di inquadramento e i trattamenti economici previsti dai CCNL (siglati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale) sono utilizzati per valutare la parità retributiva;
- tali sistemi si presumono conformi ai principi di equità.
Il datore di lavoro può comunque adottare criteri integrativi, purché oggettivi e neutrali dal punto di vista del genere.
Obblighi in fase di assunzione
Nella fase pre-assuntiva, il datore di lavoro deve:
- indicare la retribuzione o una fascia retributiva nelle offerte di lavoro;
- e non può più chiedere ai candidati da assumere informazioni sulle retribuzioni percepite con attuali o precedenti rapporti di lavoro.
Obblighi durante il rapporto di lavoro
I datori di lavoro devono:
- rendere disponibili ai lavoratori i criteri di determinazione delle retribuzioni e delle progressioni economiche;
- fornire tali informazioni già all’assunzione.
👉 Per le aziende con meno di 50 dipendenti, non è obbligatoria la comunicazione dei criteri di progressione economica.
Diritti dei lavoratori
I lavoratori hanno diritto a:
- richiedere informazioni sui livelli retributivi medi, distinti per genere;
- ottenere risposta dal datore di lavoro entro 2 mesi;
- esercitare questo diritto una volta all’anno.
Obblighi di reporting
Il decreto prevede per i datori di lavoro obblighi di raccolta e comunicazione dei dati sul divario retributivo.
Tale obbligo varia in funzione della forza lavoro presente:
- ≥ 250 dipendenti: comunicazione annuale (prima scadenza: 7 giugno 2027);
- 150-249 dipendenti: comunicazione triennale (a partire dal 7giugno 2027);
- 100-149 dipendenti: comunicazione triennale a partire dal 7 giugno 2031;
- < 100 dipendenti: nessun obbligo.
I dati devono essere:
- comunicati ai rappresentanti dei lavoratori;
- trasmessi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Gestione delle differenze retributive
Se emerge un divario retributivo di almeno il 5% tra uomini e donne:
- il datore deve verificarne le cause;
- deve giustificarle con criteri oggettivi e neutrali dal punto di vista del genere;
- se non giustificate, deve correggerle entro 6 mesi.
In caso contrario:
- scatta la valutazione congiunta con i rappresentanti dei lavoratori, finalizzata a eliminare le disparità.
Impatti organizzativi
Le nuove regole comportano:
- la necessità di strutturare sistemi di analisi retributiva;
- maggiore tracciabilità dei criteri di gestione del personale;
- adeguamenti organizzativi e documentali.
Considerazioni finali
La riforma introduce un sistema complesso e innovativo, ma la sua efficacia dipenderà:
- dalla concreta applicazione nelle imprese;
- dai futuri interventi attuativi e dalle linee guida ministeriali.
Indicazioni operative per i clienti
Si suggerisce fin da ora di:
- verificare i sistemi retributivi in uso;
- analizzare eventuali differenze tra lavoratori;
- formalizzare i criteri di determinazione delle retribuzioni.
Lo Studio, in fase di assunzione - come sempre fatto fino ad ora - predisporrà un’adeguata informativa per il lavoratore assumendo, nella quale verrà specificato:
- il CCNL di riferimento applicato dall’azienda;
- il relativo numero CNEL;
- e il rinvio ai criteri, ai livelli di inquadramento e ai trattamenti economici previsti dallo stesso.
Lo Studio Commercialista Venturini