3 Giugno 2026

Nuove regole sulla trasparenza retributiva (D.Lgs. n. 96/2026)

Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 7 maggio 2026, n. 96, che attua la direttiva UE n. 2023/970 in materia di trasparenza retributiva e parità salariale tra uomini e donne.

La riforma introduce nuovi obblighi per i datori di lavoro, con l’obiettivo di contrastare il divario retributivo di genere (il cosiddetto gender pay gap).

L’entrata in vigore è fissata al 7 giugno 2026.

Di seguito vi proponiamo una sintesi della nuova disciplina.

 

Ambito di applicazione

La disciplina si applica:

  • a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati;
  • a tutti i rapporti di lavoro subordinato, inclusi part-time e dirigenti;
  • con esclusione del lavoro domestico e intermittente.

 

Definizione di retribuzione

Il decreto introduce il concetto di “livello retributivo”, costituito:

  • dalla retribuzione annua lorda (RAL);
  • e dalla relativa retribuzione oraria lorda.

Sono invece escluse le componenti non strutturali, come quelle voci riconosciute su base personale, discrezionale o temporanea (si pensi, per esempio, ai bonus, ai premi, ai superminimi).

 

Ruolo dei contratti collettivi

I CCNL (Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro) assumono un ruolo centrale:

  • i livelli di inquadramento e i trattamenti economici previsti dai CCNL (siglati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale) sono utilizzati per valutare la parità retributiva;
  • tali sistemi si presumono conformi ai principi di equità.

Il datore di lavoro può comunque adottare criteri integrativi, purché oggettivi e neutrali dal punto di vista del genere.

 

Obblighi in fase di assunzione

Nella fase pre-assuntiva, il datore di lavoro deve:

  • indicare la retribuzione o una fascia retributiva nelle offerte di lavoro;
  • e non può più chiedere ai candidati da assumere informazioni sulle retribuzioni percepite con attuali o precedenti rapporti di lavoro.

 

Obblighi durante il rapporto di lavoro

I datori di lavoro devono:

  • rendere disponibili ai lavoratori i criteri di determinazione delle retribuzioni e delle progressioni economiche;
  • fornire tali informazioni già all’assunzione.

👉 Per le aziende con meno di 50 dipendenti, non è obbligatoria la comunicazione dei criteri di progressione economica.

 

Diritti dei lavoratori

I lavoratori hanno diritto a:

  • richiedere informazioni sui livelli retributivi medi, distinti per genere;
  • ottenere risposta dal datore di lavoro entro 2 mesi;
  • esercitare questo diritto una volta all’anno.

 

Obblighi di reporting

Il decreto prevede per i datori di lavoro obblighi di raccolta e comunicazione dei dati sul divario retributivo.

Tale obbligo varia in funzione della forza lavoro presente:

  • ≥ 250 dipendenti: comunicazione annuale (prima scadenza: 7 giugno 2027);
  • 150-249 dipendenti: comunicazione triennale (a partire dal 7giugno 2027);
  • 100-149 dipendenti: comunicazione triennale a partire dal 7 giugno 2031;
  • < 100 dipendenti: nessun obbligo.

I dati devono essere:

  • comunicati ai rappresentanti dei lavoratori;
  • trasmessi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Gestione delle differenze retributive

Se emerge un divario retributivo di almeno il 5% tra uomini e donne:

  • il datore deve verificarne le cause;
  • deve giustificarle con criteri oggettivi e neutrali dal punto di vista del genere;
  • se non giustificate, deve correggerle entro 6 mesi.

In caso contrario:

  • scatta la valutazione congiunta con i rappresentanti dei lavoratori, finalizzata a eliminare le disparità.

 

Impatti organizzativi

Le nuove regole comportano:

  • la necessità di strutturare sistemi di analisi retributiva;
  • maggiore tracciabilità dei criteri di gestione del personale;
  • adeguamenti organizzativi e documentali.

 

Considerazioni finali

La riforma introduce un sistema complesso e innovativo, ma la sua efficacia dipenderà:

  • dalla concreta applicazione nelle imprese;
  • dai futuri interventi attuativi e dalle linee guida ministeriali.

 

Indicazioni operative per i clienti

Si suggerisce fin da ora di:

  • verificare i sistemi retributivi in uso;
  • analizzare eventuali differenze tra lavoratori;
  • formalizzare i criteri di determinazione delle retribuzioni.

 

Lo Studio, in fase di assunzione - come sempre fatto fino ad ora - predisporrà un’adeguata informativa per il lavoratore assumendo, nella quale verrà specificato:

  • il CCNL di riferimento applicato dall’azienda;
  • il relativo numero CNEL;
  • e il rinvio ai criteri, ai livelli di inquadramento e ai trattamenti economici previsti dallo stesso.

 

Lo Studio Commercialista Venturini

Notizia commercialista


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