16 Giugno 2026

Novità TFR e fondi pensione - decorrenza 1° luglio 2026

Si informa sulle importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), che entreranno in vigore dal 1° luglio 2026 e che impattano direttamente sulle procedure aziendali.

 

Riduzione dei tempi di scelta del lavoratore

A partire dal 1° luglio 2026, per i lavoratori di prima occupazione (cioè, alla loro prima assunzione in carriera):

  • il termine per scegliere la destinazione del TFR passa da 6 mesi a 60 giorni dalla data di assunzione
  • se il lavoratore non esprime alcuna scelta entro 60 giorni, si attiva automaticamente il meccanismo del silenzio-assenso

👉 In tal caso, il TFR viene destinato a un fondo pensione.

Per i lavoratori di prima occupazione assunti prima del 1° luglio 2026, resta invece valido il termine precedente di 6 mesi.

 

Sempre dal 1° luglio 2026, inoltre, con riferimento ai lavoratori che non sono al loro primo impiego, contestualmente all'assunzione il datore di lavoro dovrà fornire apposita informativa sugli accordi collettivi in tema di previdenza complementare, e verificare quale sia stata la scelta fatta dal lavoratore in precedenza, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.

👉Qualora il lavoratore non abbia fatto una scelta pregressa, scatterà il silenzio assenso, con versamento automatico alla previdenza complementare, con possibilità di rinuncia entro 60 giorni.

 

Effetti del silenzio-assenso

La nuova disciplina rafforza gli effetti del mancato esercizio della scelta:

  • il lavoratore viene iscritto automaticamente al fondo pensione di riferimento
  • si attiva anche la contribuzione prevista dagli accordi collettivi (inclusa quella a carico del datore di lavoro)
  • la decorrenza degli effetti parte dalla data di assunzione

👉 Questo significa che l’azienda dovrà eventualmente ricostruire i versamenti fin dall’inizio del rapporto in caso di mancata scelta entro i termini.

 

Possibili scelte del lavoratore

Entro i 60 giorni, il lavoratore potrà:

  • lasciare il TFR in azienda
  • destinare il TFR al fondo pensione previsto dal contratto collettivo
  • scegliere una diversa forma pensionistica (anche individuale)
  • non esprimere alcuna scelta (con adesione automatica alla previdenza complementare collettiva)

 

Fondo di destinazione in caso di mancata scelta

Se il lavoratore non decide:

  • il TFR confluisce nel fondo pensione collettivo previsto dal CCNL o da accordi applicati
  • se esistono più fondi, si utilizza quello con il maggior numero di iscritti in azienda
  • in assenza di fondi collettivi, si applica il fondo residuale (attualmente il Fondo Cometa)

 

Impatti economici per l’azienda

L’adesione automatica può comportare l’obbligo di versare il TFR, più i contributi previsti dal contratto collettivo (sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro).

 

Conclusioni

La riforma anticipa e rafforza il momento della scelta del TFR, trasformandolo in un adempimento immediato e strategico, da gestire già in fase di assunzione.

👉 Il rischio principale è legato al silenzio del lavoratore, che comporta:

  • l’iscrizione automatica al fondo di previdenza complementare di categoria
  • i contributi aggiuntivi per l’azienda
  • la gestione retroattiva dei versamenti

 

Lo Studio Commercialista Venturini

Notizia commercialista


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