Si informa sulle importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), che entreranno in vigore dal 1° luglio 2026 e che impattano direttamente sulle procedure aziendali.
Riduzione dei tempi di scelta del lavoratore
A partire dal 1° luglio 2026, per i lavoratori di prima occupazione (cioè, alla loro prima assunzione in carriera):
👉 In tal caso, il TFR viene destinato a un fondo pensione.
Per i lavoratori di prima occupazione assunti prima del 1° luglio 2026, resta invece valido il termine precedente di 6 mesi.
Sempre dal 1° luglio 2026, inoltre, con riferimento ai lavoratori che non sono al loro primo impiego, contestualmente all'assunzione il datore di lavoro dovrà fornire apposita informativa sugli accordi collettivi in tema di previdenza complementare, e verificare quale sia stata la scelta fatta dal lavoratore in precedenza, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.
👉Qualora il lavoratore non abbia fatto una scelta pregressa, scatterà il silenzio assenso, con versamento automatico alla previdenza complementare, con possibilità di rinuncia entro 60 giorni.
Effetti del silenzio-assenso
La nuova disciplina rafforza gli effetti del mancato esercizio della scelta:
👉 Questo significa che l’azienda dovrà eventualmente ricostruire i versamenti fin dall’inizio del rapporto in caso di mancata scelta entro i termini.
Possibili scelte del lavoratore
Entro i 60 giorni, il lavoratore potrà:
Fondo di destinazione in caso di mancata scelta
Se il lavoratore non decide:
Impatti economici per l’azienda
L’adesione automatica può comportare l’obbligo di versare il TFR, più i contributi previsti dal contratto collettivo (sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro).
Conclusioni
La riforma anticipa e rafforza il momento della scelta del TFR, trasformandolo in un adempimento immediato e strategico, da gestire già in fase di assunzione.
👉 Il rischio principale è legato al silenzio del lavoratore, che comporta:
Lo Studio Commercialista Venturini
