3 Settembre 2026

Auto aziendali in uso promiscuo e fringe benefit: le novità fiscali dal 2026

Informiamo che il Decreto Omnibus (D.Lgs. n. 148/2026), in vigore dal 12.08.2026, interviene nuovamente sulla disciplina fiscale delle auto aziendali concesse ai dipendenti in uso promiscuo, ossia utilizzabili sia per esigenze lavorative sia per finalità personali.

L'obiettivo dichiarato del legislatore è rendere il sistema più coerente con le politiche di sostenibilità ambientale, pur mantenendo alcune regole transitorie per i veicoli già assegnati.

 

Che cosa è il fringe benefit?

Il fringe benefit (in questo caso relativo alle autovetture) è quel valore che costituisce vera e propria retribuzione in natura, che viene inserito nel cedolino paga del lavoratore dipendente (o dell’amministratore), per essere assoggettato a contribuzione e ad imposizione fiscale, e relativo all’uso privato di un bene di proprietà dell’azienda (per esempio, l’autovettura).

Di fatto, è una componente a tutti gli effetti della retribuzione.

 

Come si determina il fringe benefit

Dal 2025 si applica un criterio differenziato in base all'alimentazione del veicolo, assumendo come riferimento il valore convenzionale individuato dalle tabelle ACI, calcolato su una percorrenza forfetaria annua di 15.000 chilometri.

In particolare, il fringe benefit è determinato nelle misure che seguono:

 

Tipologia di veicoli in base all'alimentazione

% per la determinazione del fringe benefit

Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica

10% del valore convenzionale individuato dalle tabelle ACI

Veicoli elettrici ibridi plug in

20% del valore convenzionale individuato dalle tabelle ACI

Tutti i veicoli diversi da quelli sopra indicati

50% del valore convenzionale individuato dalle tabelle ACI

 

Maggiorazione per l'anzianità del veicolo

La principale novità introdotta dal Decreto Omnibus riguarda l'età dell'autovettura.

A decorrere dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore del fringe benefit già determinato secondo le regole ordinarie viene incrementato del 50%.

Di conseguenza:

  • il valore imponibile determinato al 50% passa al 75% del valore convenzionale;
  • quello determinato al 20% passa al 30%;
  • quello determinato al 10% passa al 15%.

 

Accessori e allestimenti

Dal 1° gennaio 2026, il valore del fringe benefit subirà inoltre una maggiorazione del 5% quando il veicolo sia dotato di accessori o allestimenti:

  • non già compresi nella valorizzazione prevista dalle tabelle ACI;
  • non acquistati direttamente dal lavoratore.

 

Regime transitorio

La disciplina previgente all’attuale, con calcolo del fringe benefit in base alle emissioni di anidride carbonica, invece, continua ad applicarsi:

  • ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente dall'01.07.2020 al 31.12.2024, fino alla naturale scadenza;
  • nel caso in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31.12.2024 e sia stato consegnato al dipendente dall'01.01.2025 al 31.12.2025, fermo restando che nel periodo 01.07.2020-31.12.2025 sussistano anche gli ulteriori requisiti di immatricolazione e stipulazione del contratto di concessione. 

La disciplina previgente all’attuale, applicata ai veicoli dei due punti precedenti, prevede, come detto, che il fringe benefit venga determinato in funzione della quantità di emissione di CO2 nell’aria:

 

Valori di emissione di CO2 del veicolo

Percentuale per la determinazione del fringe benefit

non superiori a 60g/km

25% del valore convenzionale individuato dalle tabelle ACI

superiori a 60g/km ma non a 160 g/km

30% del valore convenzionale individuato dalle tabelle ACI

superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km

40% per l'anno 2020, 50% dal 2021 del valore convenzionale individuato dalle tabelle ACI

superiori a 190 g/km

50% per l'anno 2020, 60% dal 2021 del valore convenzionale individuato dalle tabelle ACI

 

Il valore così calcolato continuerà a trovare applicazione fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione del veicolo.

Decorso tale termine, il valore, sempre determinato secondo il regime precedente, basato sulle emissioni di CO2 nell’aria, sarà anch'esso incrementato del 50%.

 

Impatti operativi per le aziende

Le nuove disposizioni richiedono una verifica puntuale delle caratteristiche di ciascun veicolo aziendale.

In particolare, sarà necessario monitorare:

  • la data di prima immatricolazione;
  • l'alimentazione del veicolo;
  • l'eventuale appartenenza al regime transitorio;
  • la data dell’ordine e della prima concessione (consegna) al dipendente;
  • le emissioni di CO₂ per i veicoli interessati dalla disciplina precedente;
  • la presenza di accessori e allestimenti non inclusi nelle tabelle ACI;
  • il momento di superamento del quinto anno dalla prima immatricolazione.

 

Considerazioni finali

La normativa di cui sopra trova applicazione a partire dal 2026.

Sebbene la riforma introduca alcuni elementi di semplificazione rispetto alle criticità emerse negli ultimi anni, la gestione del fringe benefit delle auto aziendali continua a richiedere un'attenta attività di monitoraggio e verifica, soprattutto in presenza di flotte aziendali articolate e di veicoli soggetti a regimi differenti.

Lo Studio rimane a disposizione per valutare gli effetti delle nuove disposizioni sulla vostra realtà aziendale e per fornire il necessario supporto nell'applicazione delle nuove regole.

 

Lo Studio Commercialista Venturini

Notizia commercialista


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