Informiamo che il Decreto Legislativo 7 agosto 2026 n. 148, denominato "Decreto Omnibus", ha introdotto numerose novità fiscali di interesse per imprese, professionisti e contribuenti.
Le disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 12 agosto 2026.
Di seguito riepiloghiamo le misure di maggiore impatto operativo.
Nuove regole per le auto aziendali assegnate ai dipendenti
Viene modificata la determinazione del fringe benefit relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
Restano confermate le percentuali:
Sono inoltre previsti incrementi del valore del benefit:
Le nuove regole si applicano dal periodo d'imposta 2026.
Regime transitorio
Continueranno invece ad applicarsi le precedenti regole di definizione del benefit basate sulle emissioni di CO₂ per:
Anche per tali veicoli sono previsti incrementi del valore del benefit:
Crediti d'imposta acquistati da professionisti
Per i professionisti viene ore previsto che i guadagni derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d'imposta acquistati diventano reddito di lavoro autonomo.
Su tali differenziali positivi si applica un'imposta sostitutiva del 26%.
💡 Facciamo un esempio.
Il professionista acquista un credito di imposta che ha un valore nominale di 100, pagando un prezzo di acquisto di 80.
Ciò significa che ha sostenuto il costo di 80 in riferimento ad un credito che potrà utilizzare in compensazione per 100.
Il differenziale positivo di 20 (100-80) costituisce reddito di lavoro autonomo, tassato in dichiarazione dei redditi al 26%, non concorrendo, cioè, alla progressività dell’IRPEF.
La disciplina riguarda i crediti acquistati dal 12 agosto 2026, con possibilità di applicazione anche a crediti acquistati in periodi precedenti (dal 2024) secondo le modalità previste dal decreto.
La disciplina non si riferisce ai crediti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi.
IVA: termini più ampi per la detrazione
Una delle novità più rilevanti riguarda il diritto alla detrazione dell’IVA.
Viene ripristinato il termine di due anni per esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta e per registrare le fatture di acquisto.
In sostanza, la novità consente di detrarre l’IVA, dopo aver registrato la relativa fattura di acquisto, al più tardi con la dichiarazione IVA relativa “al secondo anno successivo” a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, e alle condizioni esistenti al momento della nascita dello stesso.
💡Facciamo un esempio.
L’azienda riceve la fattura di acquisto il 03.09.2026.
Con la precedente disciplina, il diritto alla detrazione poteva essere esercitato al più tardi entro la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2026, ovvero entro il 30.04.2027.
Ora, grazie alla novità introdotta dal Decreto Omnibus, la detrazione potrà essere esercitata al più tardi entro la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2028 (secondo anno successivo), cioè entro il 30.04.2029.
La modifica amplia (di due anni) il tempo a disposizione dei contribuenti per recuperare l'IVA detraibile.
inoltre, viene ora consentita la retroattività della detrazione dell’IVA per le cosiddette fatture “a cavallo d’anno”, quanto meno nell’ambito della dichiarazione IVA annuale riferita all’anno di esigibilità dell’imposta.
💡Facciamo un esempio.
L’azienda riceve la merce dal fornitore il 28.12.2026 e la relativa fattura il 03.01.2027 (👉 fattura a cavallo d’anno).
Con la disciplina previgente, l’IVA di questa fattura NON poteva essere portata in detrazione con la liquidazione del mese di dicembre 2026 (mese di consegna della merce), ma doveva necessariamente essere detratta nella liquidazione del mese di gennaio del 2027 (mese di ricezione della fattura).
Ora, grazie alla novità introdotta dal decreto, la detrazione dell’IVA di tale fattura continua a NON poter essere esercitata nella liquidazione del mese di dicembre 2026, ma nemmeno più in quella del mese di gennaio 2027; entrerà infatti in un sezionale a parte della dichiarazione IVA relativa al 2026, e sarà detratta con competenza 2026 (non più competenza 2027).
Concordato Preventivo Biennale (CPB): nuove opportunità
Il decreto introduce importanti modifiche al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026-2027.
Tra le principali novità:
📌 Sono, inoltre, previsti i seguenti benefici premiali per chi, avendo aderito al CPB 2024-2025, decide di rinnovare l'adesione al CPB 2026-2027 (entro il 30.10.2026):
Nuova sanatoria collegata al rinnovo del CPB
Chi rinnova il Concordato Preventivo Biennale 2026-2027 (cioè chi ha aderito al CPB 2024-2025 e ora decide di rinnovare l’opzione per il nuovo biennio, 2026-2027) può accedere a un regime speciale di ravvedimento per gli anni dal 2020 al 2023.
Attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva (il cui importo varia in funzione dell’affidabilità fiscale ISA dichiarata per ciascuna delle annualità oggetto di ravvedimento speciale), è possibile ottenere una significativa protezione dagli accertamenti relativi alle annualità interessate.
Il contribuente è libero di scegliere di proteggere dagli accertamenti tutte o solo alcune delle annualità dal 2020 al 2023.
L’imposta sostitutiva, determinata per ciascuna annualità scelta per il ravvedimento (con importo minimo, per ogni annualità scelta, di 1.000 euro), andrà versate a partire dall’01.01.2027 ed entro al 15.03.2027, in unica soluzione, o in un massimo di 10 rate mensili di pari importo.
L'accesso, come detto, è riservato ai contribuenti che rinnovano il concordato entro i termini previsti dalla normativa (31.10.2026).
Disallineamenti tra POS e corrispettivi: introdotta una soglia di tolleranza
In materia di sanzioni per errata indicazione sullo scontrino elettronico della modalità di pagamento, viene introdotta una soglia di non punibilità, se le violazioni non hanno inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA.
Le sanzioni non si applicano se la differenza tra:
non supera il 5%.
La medesima tolleranza rileva anche ai fini delle sanzioni accessorie, come la sospensione della licenza, dell’autorizzazione o dell’attività in presenza di reiterate violazioni commesse in giorni diversi.
💡 Il confronto riguarda esclusivamente il numero delle operazioni, e non l’importo delle stesse.
💡 Facciamo un esempio.
Numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri: 98
Numero dei pagamenti elettronici accettati: 100
In questo caso, la differenza nasce dal fatto che 2 operazioni sono state incassate con POS, ma indicate come incassata in contanti sullo scontrino.
Tuttavia, la differenza di 2 è inferiore alla soglia di tolleranza pari a 5 (5% di 100); in questo caso, nonostante la violazione, le sanzioni non scattano.
La novità non copre l’omessa certificazione dei corrispettivi o le irregolarità che incidono sulla corretta liquidazione dell’imposta.
La tolleranza introdotta dal decreto non riguarda il mancato collegamento tre POS e registratore telematico (RT).
Non è quindi sufficiente mantenere lo scostamento entro il 5% per evitare qualsiasi conseguenza: l’esercente dovrà comunque avere effettuato il collegamento tra POS e registratore telematico (RT) previsto dalla legge, memorizzare e trasmettere i dati e certificare correttamente le operazioni effettuate.
Lo Studio Commercialista Venturini
