10 Marzo 2023

Il Decreto Milleproroghe

Informiamo che il Decreto Milleproroghe è stato convertito in legge, ed è entrato in vigore il 28.2.2023.

Di seguito proponiamo le principali novità di interesse.

 

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per la cessione credito o lo sconto in fattura - proroga al 31.3.2023

Il Milleproroghe proroga dal 16.3.2023 al 31.3.2023 il termine per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni, rife­rite alle detrazioni edilizie, per la cessione del credito o lo sconto in fattura, in relazione alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

ATTENZIONE! Si ricorda che il recente Decreto Legge n. 11/2023 ha disposto che, a decorrere dal 17.2.2023, non è più possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. È stata tuttavia prevista una “clausola di salvaguardia” per la quale è comunque possibile esercitare tali opzioni in relazione agli interventi per i quali, in data anteriore al 17.2.2023, risultano presentati i titoli abilitativi.

 

Assemblee “a distanza” per società

Il Milleproroghe ha riaperto i termini (scaduti lo scorso 31.7.2022) per l’utilizzo della disciplina emergenziale in materia di assemblee di società, consentendone lo svolgimento “a distanza” fino al 31.7.2023.

In sintesi, dunque, fino a tale data sarà possibile:

  • prevedere nelle srl, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;
  • consentire, nelle srl, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

La riapertura dei termini in questione, peraltro, non appare impattare sul termine per l’approvazione dei bilanci, con la conseguenza che il bilancio al 31.12.2022 potrà essere approvato nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni indicate dal Codice Civile.

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali - pro­roga del termine “lungo” per l’effettuazione degli investi­men­ti prenotati nel 2022

Con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, sono stati prorogati:

  • dal 30.6.2023 al 30.11.2023, il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” prenotati entro il 31.12.2022;
  • dal 30.9.2023 al 30.11.2023, il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.

 

Diritto al lavoro agile per i lavoratori c.d. “fragili” - ulteriore proroga al 30.6.2023

Il Milleproroghe differisce ulteriormente dal 31.3.2023 al 30.6.2023 il diritto per i lavoratori così detti “fragili” di prestare l’attività lavorativa in modalità agile (smart working).

La modalità di lavoro agile può essere assicurata anche con l’adibizione del lavoratore a una diversa mansione, ricompresa nella stessa categoria o area di inquadramento, in base a quanto definito dalla contrattazione collettiva vigente. La ricollocazione del lavoratore dovrà avvenire:

  • senza decurtazione alcuna della retribuzione in godimento;
  • fatte salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali eventualmente più favorevoli.

 

Diritto al lavoro agile per lavoratori con figli “under 14” e maggiormente esposti al rischio contagio

Il Milleproroghe reintroduce, dal 28.2.2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione) al 30.6.2023, il diritto al lavoro agile per i lavoratori:

  • del settore privato con figli “under 14”, anche in assenza di accordo individuale, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (per esempio, la cassa integrazione), e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
  • che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano ritenuti maggiormente esposti a rischio di contagio da COVID-19, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Lo Studio Commercialista Venturini

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