3 Agosto 2023

Fringe benefit fino a 3.000 euro per lavoratori con figli a carico - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare operativa per gestire correttamente i fringe benefit che, per il solo anno 2023, sono esenti da tassazione e trattenuta contributiva fino al limite di 3.000 euro per i soli lavoratori con figli a carico.

๐Ÿ‘‰ Ricordo che per fringe benefit si intende il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti, in aggiunta alla normale retribuzione in denaro. Tali benefit costituiscono a tutti gli affetti una retribuzione in natura e, quindi, parte dello stipendio del lavoratore. In via ordinaria il valore dei benefit esente da tassazione e da trattenute contributive è pari a 258,23 euro.

In relazione all’ambito soggettivo, la circolare specifica che il beneficio spetta sia ai lavoratori dipendenti che ai titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (per esempio, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione spetta anche agli amministratori, così come ai collaboratori).

Da un punto di vista oggettivo, invece, tra i fringe benefit erogabili, ed esenti da tassazione e da prelievo contributivo fino a 3.000 euro, rientrano anche le somme pagate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

L’Agenzia delle Entrate, in merito alle utenze, specifica che queste potranno essere intestate anche al coniuge o ai familiari più stretti come, per esempio, ai figli.

Sempre in tema di utenze, la circolare specifica che le eventuali somme pagate dal lavoratore nel 2023, e che si riferiscono a consumi di competenza del 2022 e già oggetto di rimborso lo scorso anno (ricordo che nel 2022 era stata prevista una misura simile), non possono essere fatte rientrare nell’ambito della nuova agevolazione prevista per il 2023.
Ricordiamo, inoltre, che i fringe benefit possono essere erogati individualmente al singolo lavoratore (erogazione ad personam), oppure alla totalità dei lavoratori, o per categorie omogenee, se in applicazione di un piano di welfare aziendale.

๐Ÿ‘‰ Per ciò che riguarda la definizione di figlio fiscalmente a carico, l’Agenzia delle Entrate ricorda che si definiscono tali i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro. Tale limite è innalzato a 4.000 euro nel caso in cui i figli non abbiano compiuto i 24 anni.

๐Ÿ‘‰ ATTENZIONE! L’effettivo carico fiscale deve essere verificato al 31.12.2023, ovvero nel momento dell’anno in cui si potrà conoscere il reddito effettivo conseguito dai figli.

โ“ A quanto ammonta il benefit nel caso in cui entrambi in genitori siano lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico?

A questa domanda l’Agenzia delle Entrate risponde che l’agevolazione compete in misura piena a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché sia fiscalmente a carico.

Di fatto, dunque, entrambi i genitori possono godere dell’esenzione piena, ovvero fino a 3.000 euro, presso ciascuno dei rispettivi datori di lavoro.

Inoltre, nel caso in cui i genitori si siano accordati per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello che possiede il reddito più alto, l’agevolazione spetta in ogni caso in misura piena a ciascun genitore, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico di entrambi.

Tuttavia segnaliamo che, per le utenze domestiche, il pagamento o il rimborso delle bollette da parte del datore di lavoro potrà avvenire una sola volta; ciò significa che sulla stessa spesa i lavoratori non potranno ottenere il benefit da entrambi i datori di lavoro.

๐Ÿ‘‰ ATTENZIONE! Il limite di esenzione fino a 3.000 euro si applica a condizione che il lavoratore dipendente dichiari al proprio datore di lavoro di avervi diritto, indicando, in apposita autocertificazione, il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico. Senza tale dichiarazione l’agevolazione non è applicabile.

Da ultimo ricordiamo che, nel caso in cui il valore dei beni e dei servizi forniti e/o delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze risulti superiore al limite di 3.000 euro, l’intero valore del benefit rientrerà nell’imponibile fiscale e contributivo del lavoratore dipendente.

Lo Studio Commercialista Venturini

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