Il nuovo Decreto Bollette, il n. 34/2023, riconosce i crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale anche per il secondo trimestre 2023 (per i mesi, cioè, di aprile, maggio e giugno).
Tuttavia, rispetto ai trimestri precedenti, l’ammontare del credito di imposta è diminuito.
👉 Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d’imposta sono riconosciuti in misura pari al:
I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023.
Come per i precedenti crediti, è possibile chiederne la verifica della spettanza e del loro ammontare direttamente al proprio fornitore.
A tal proposito, suggeirsco il testo che può essere inviato via email a quest’ultimo:
Buongiorno,
in riferimento al credito di imposta energia di cui all’articolo 4, comma 3, del Decreto Legge n. 34/2023 - relativo alla spesa sostenuta nel secondo trimestre 2023 - si chiede di conoscere se le condizioni di accesso all’agevolazione sono soddisfatte e a quanto ammonti il credito di imposta.
La richiesta viene fatta alla luce di quanto previsto dalla norma, la quale ha stabilito che, ove l'impresa, destinataria del contributo, si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023.
Buongiorno,
in riferimento al credito di imposta gas naturale di cui all’articolo 4, comma 5, del Decreto Legge n. 34/2023 - relativo alla spesa sostenuta nel secondo trimestre 2023 - si chiede di conoscere se le condizioni di accesso all’agevolazione sono soddisfatte e a quanto ammonti il credito di imposta.
La richiesta viene fatta alla luce di quanto previsto dalla norma, la quale ha stabilito che, ove l'impresa, destinataria del contributo, si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023.
Lo Studio Commercialista Venturini
