20 Gennaio 2023

La Legge di Bilancio 2023 - Le novità sul lavoro in sintesi

Di seguito di illustrano le novità in tema di lavoro introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 - la n. 197/2022 - in vigore dallo scorso 01.01.2023.

 

Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato (legati ad accordi aziendali regolarmente depositati presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro) viene ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati nell’anno 2023.

 

Ulteriore riduzione del cuneo fiscale (sconto dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti)

La riduzione dei contributi a carico del lavoratore già prevista per il 2022, viene riconosciuta anche per i periodi di paga dall’01.01.2023 al 31.12.2023, nella misura pari al:

  • 2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • 3%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

 

Sgravi contributivi per assunzioni under 36

Viene previsto l’esonero totale dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000,00 annui, per:

  • le nuove assunzioni a tempo indeterminato e
  • le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato,
  • effettuate nel corso del 2023, di soggetti con meno di 36 anni di età.

👉 Per ottenere lo sgravio, il lavoratore assunto non deve mai aver attivato un contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’intera carriera lavorativa.

 

Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza

È previsto l’esonero totale dei contributi previdenziali, a favore dei datori di lavoro privati che nel 2023 assumano soggetti percettori del reddito di cittadinanza (Rdc).

Tale esonero:

  • è finalizzato a promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Rdc;
  • è previsto per una durata massima di 12 mesi nel periodo compreso tra l’01.01.2023 e il 31.12.2023;
  • può essere riconosciuto in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato ovvero in ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
  • è fissato nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

 

Incentivo per l’assunzione di donne svantaggiate

Viene prorogato a tutto il 2023 l’esonero totale dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000,00 annui, per le nuove assunzioni di donne lavoratrici.

L’esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne:

  • con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi;
  • di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali del­l’Unione europea;
  • di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, e che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere;
  • di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti.

L’incentivo spetta per:

  • le assunzioni a tempo determinato (con durata massima dell’esonero di 12 mesi);
  • le assunzioni a tempo indeterminato (con durata massima dell’esonero di 18 mesi);
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (in questo caso l’esonero è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione).

📌 donne disoccupate => stato di inattività lavorativa di almeno 12 mesi, dichiarata al Centro per l'Impiego competente per domicilio, con contestuale sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, la così detta "DID".

📌 donne prive di un impiego regolarmente retribuito => donne che nel periodo antecedente l'assunzione non abbiano svolto:

  • un'attività di lavoro subordinato di durata di almeno 6 mesi, o
  • un'attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito non superiore a 4.800 euro per il lavoro autonomo, e a 8.145 euro per lavoro parasubordinato.

 

Prestazioni occasionali (con i così detti “voucher”)

Viene esteso l’ambito di applicazione delle prestazioni occasionali e, in particolare, del contratto di prestazione occasionale (PRESTO).

👉 Non si tratta delle così dette “prestazioni occasionali” di lavoro autonomo, con il rilascio della quietanza con ritenuta d’acconto da parte del prestatore. Si tratta delle prestazioni occasionali gestite tramite i “voucher” dell’INPS.

Le principali novità, rispetto alla disciplina previgente, riguardano:

  • l’innalzamento, da 5.000,00 a 10.000,00 euro, del limite economico posto in capo alle aziende utilizzatrici (ogni azienda, quindi, potrà pagare prestazioni occasionali con “voucher” INPS nel limite massimo di 10.000,00 euro all’anno);
  • un ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al contratto di prestazione occasionale con “voucher” le aziende utilizzatrici che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, invece di 5.

 

Lavoro agile (smart working)

Fino al 31.03.2023 il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (così detto “smart working”):

  • per i lavoratori così detti “fragili”;
  • anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti;
  • senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

È fatta salva l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.

 

Novità del congedo parentale

Viene previsto che le lavoratrici madri e i lavoratori padri possano fruire, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale con un’indennità all’80% (invece che al 30%), a condizione che:

  • tale mese venga fruito fino al sesto anno di vita del bambino;
  • il periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2022.

 

Pensione anticipata flessibile (“Quota 103”)

Si riconosce in via sperimentale, per il solo 2023, un accesso pensionistico anticipato denominato “pensione anticipata flessibile” (così detta “Quota 103”) per coloro che possiedono congiuntamente:

  • un’età anagrafica di almeno 62 anni;
  • 41 anni di contributi.

Tali requisiti devono essere raggiunti entro il 31.12.2023, anche se il relativo diritto al pensionamento può essere esercitato successivamente.

Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni INPS.

Il trattamento di pensione anticipata in parola non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni), con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

👉 Questo significa che chi accede a “Quota 103” non potrà tornare a lavorare fino al compimento dei 67 anni.

I soggetti che maturano i requisiti entro il 31.12.2022 hanno diritto al trattamento a decorrere dall’01.04.2023.

Invece, coloro che maturano i requisiti successivamente al 31.12.2022 conseguono il diritto al trattamento trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

 

Incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori

Viene introdotto un incentivo di carattere contributivo dedicato ai lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato entro il 31.12.2023 i requisiti per pensionarsi a “Quota 103”, decidono di non accedervi.

Nello specifico, la misura riconosce ai predetti lavoratori la possibilità di rinunciare - su richiesta - all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico.

Conseguentemente, viene meno anche ogni obbligo del datore di lavoro di versamento contributivo della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’INPS, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, viene corrisposta interamente al lavoratore.

 

Proroga dell’anticipo pensionistico “opzione donna”

Viene prorogato e rivisto l’accesso all’anticipo pensionistico così detto “opzione donna”, richiedendo alle lavoratrici interessate di aver maturato entro il 31.12.2022 un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, nonché un’età anagrafica di 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.

Inoltre, l’esercizio di “opzione donna” sarà possibile solo per specifiche categorie di lavoratrici, ossia:

  • le così dette “caregiver”, intendendo per tali coloro che al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, assistono il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, non inferiore al 74%;
  • le donne lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa creata presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Per queste ultime il requisito anagrafico è quello ridotto dei 58 anni, a prescindere dalla presenza o meno di figli.

Lo Studio Commercialista Venturini

Notizia commercialista


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