Di seguito di illustrano le novità in tema di lavoro introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 - la n. 197/2022 - in vigore dallo scorso 01.01.2023.
Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato (legati ad accordi aziendali regolarmente depositati presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro) viene ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati nell’anno 2023.
Ulteriore riduzione del cuneo fiscale (sconto dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti)
La riduzione dei contributi a carico del lavoratore già prevista per il 2022, viene riconosciuta anche per i periodi di paga dall’01.01.2023 al 31.12.2023, nella misura pari al:
Sgravi contributivi per assunzioni under 36
Viene previsto l’esonero totale dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000,00 annui, per:
👉 Per ottenere lo sgravio, il lavoratore assunto non deve mai aver attivato un contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’intera carriera lavorativa.
Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza
È previsto l’esonero totale dei contributi previdenziali, a favore dei datori di lavoro privati che nel 2023 assumano soggetti percettori del reddito di cittadinanza (Rdc).
Tale esonero:
Incentivo per l’assunzione di donne svantaggiate
Viene prorogato a tutto il 2023 l’esonero totale dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000,00 annui, per le nuove assunzioni di donne lavoratrici.
L’esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne:
L’incentivo spetta per:
📌 donne disoccupate => stato di inattività lavorativa di almeno 12 mesi, dichiarata al Centro per l'Impiego competente per domicilio, con contestuale sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, la così detta "DID".
📌 donne prive di un impiego regolarmente retribuito => donne che nel periodo antecedente l'assunzione non abbiano svolto:
Prestazioni occasionali (con i così detti “voucher”)
Viene esteso l’ambito di applicazione delle prestazioni occasionali e, in particolare, del contratto di prestazione occasionale (PRESTO).
👉 Non si tratta delle così dette “prestazioni occasionali” di lavoro autonomo, con il rilascio della quietanza con ritenuta d’acconto da parte del prestatore. Si tratta delle prestazioni occasionali gestite tramite i “voucher” dell’INPS.
Le principali novità, rispetto alla disciplina previgente, riguardano:
Lavoro agile (smart working)
Fino al 31.03.2023 il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (così detto “smart working”):
È fatta salva l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.
Novità del congedo parentale
Viene previsto che le lavoratrici madri e i lavoratori padri possano fruire, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale con un’indennità all’80% (invece che al 30%), a condizione che:
Pensione anticipata flessibile (“Quota 103”)
Si riconosce in via sperimentale, per il solo 2023, un accesso pensionistico anticipato denominato “pensione anticipata flessibile” (così detta “Quota 103”) per coloro che possiedono congiuntamente:
Tali requisiti devono essere raggiunti entro il 31.12.2023, anche se il relativo diritto al pensionamento può essere esercitato successivamente.
Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni INPS.
Il trattamento di pensione anticipata in parola non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni), con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.
👉 Questo significa che chi accede a “Quota 103” non potrà tornare a lavorare fino al compimento dei 67 anni.
I soggetti che maturano i requisiti entro il 31.12.2022 hanno diritto al trattamento a decorrere dall’01.04.2023.
Invece, coloro che maturano i requisiti successivamente al 31.12.2022 conseguono il diritto al trattamento trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
Incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori
Viene introdotto un incentivo di carattere contributivo dedicato ai lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato entro il 31.12.2023 i requisiti per pensionarsi a “Quota 103”, decidono di non accedervi.
Nello specifico, la misura riconosce ai predetti lavoratori la possibilità di rinunciare - su richiesta - all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico.
Conseguentemente, viene meno anche ogni obbligo del datore di lavoro di versamento contributivo della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.
Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’INPS, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, viene corrisposta interamente al lavoratore.
Proroga dell’anticipo pensionistico “opzione donna”
Viene prorogato e rivisto l’accesso all’anticipo pensionistico così detto “opzione donna”, richiedendo alle lavoratrici interessate di aver maturato entro il 31.12.2022 un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, nonché un’età anagrafica di 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.
Inoltre, l’esercizio di “opzione donna” sarà possibile solo per specifiche categorie di lavoratrici, ossia:
Per queste ultime il requisito anagrafico è quello ridotto dei 58 anni, a prescindere dalla presenza o meno di figli.
Lo Studio Commercialista Venturini
