13 Gennaio 2023

La Legge di Bilancio 2023 - Le novitΓ  fiscali in sintesi

Si illustrano le principali novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 - la n. 197/2022 - in vigore dallo scorso 01.01.2023.

 

Modifiche al regime forfetario

In relazione al regime forfetario, la Legge di Bilancio 2023 prevede:

  • l’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
  • la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro.

Il nuovo limite degli 85.000,00 euro si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente.

πŸ‘‰ Pertanto, per accertare l’appli­cabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:

  • considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022;
  • computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa (ovvero, tener conto delle sole fatture di vendita e dei corrispettivi incassati), con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

πŸ“Œ Così, chi ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo, per esempio, di 75.000,00 euro, può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori a 85.000,00 euro, la nuova soglia in vigore dal 2023.

πŸ‘‰ In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dal­l’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza, o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro.

In tal caso:

  • ai fini delle imposte, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;
  • ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

 

Introduzione della “flat tax” (tassa piatta) incrementale

Viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.

L’imposta sostitutiva è operativa limitatamente all’anno 2023.

La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario. La misura, dunque, non riguarda le società.

La condizione di non aver applicato il regime forfetario dovrebbe valere tanto per il periodo d’imposta 2023, quanto per il triennio precedente di riferimento.

La misura non dovrebbe applicarsi ai soci di società di persone e di associazioni professionali.

πŸ‘‰ Come detto, la base imponibile dell’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

Questo importo deve essere decurtato di una somma pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio.

In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a 40.000,00 euro.

Propongo un esempio:

  • Reddito 2023: 50.000 euro
  • Reddito 2020: 5.000 euro
  • Reddito 2021: 10.000 euro
  • Reddito 2022: 15.000 euro

Il maggior reddito del triennio 2020/2021/2022 è 15.000 euro.

La base imponibile a cui applicare, solo per il 2023, il 15%, è data da:

50.000 euro -15.000 euro = 35.000 euro, da cui sottrarre il 5% di 15.000 euro, ovvero 750 euro =>  35.000 euro - 750 euro = 34.250, su cui calcolo il 15% secco, in luogo dell’IRPEF progressiva => 34.250 euro x 15%= 5.137,50 euro di imposta.

πŸ‘‰ In questo modo, anche chi non applica il regime forfettario, nel 2023 può conseguire un discreto risparmio di imposte.

 

Superbonus - aliquota del 110% per le spese 2023

Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del così detto Superbonus.

In seguito alla pubblicazione del Decreto Legge n. 176/2022, è stabilito che per gli in­terventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici inte­ra­men­te posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
  • 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;
  • 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
  • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

πŸ‘‰ La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90%, con riguardo alle spese sostenute nell’an­no 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti, non si applica:

  • agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS);
  • agli interventi effettuati dai condomini per i quali:
    • la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 19.11.2022, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS);
    • la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) risulti effettuata;
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abi­litativo.

 

Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio - ammortamento dei fabbricati strumentali

Viene incrementata al 6% l’aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.

La disposizione si applica per i periodi d’imposta 2023/2027.

 

Detrazione IRPEF dell’IVA pagata per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica

Viene introdotta la detrazione dall’IRPEF dell’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.

In particolare, spetta la detrazione dall’IRPEF del 50%:

  • dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA;
  • in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;
  • cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse.

πŸ‘‰ La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto, ed è ripartita in 10 quote annuali in sede di dichiarazione dei redditi.

 

Detrazione per le barriere architettoniche al 75% - proroga

Viene prorogato fino al 31.12.2025 il così detto “bonus barriere architettoniche al 75%”, che prevede un’agevolazione ad hoc per gli interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche” che rispettano determinati requisiti.

Per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, dunque:

  • l’aliquota della detrazione è pari al 75%;
  • l’agevolazione spetta per le spese sostenute dall’01.01.2022 al 31.12.2025;
  • la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

πŸ‘‰ Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai suddetti lavori, è ne­cessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

 

Detrazione c.d. “bonus mobili” - limite di spesa

Viene aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro il limite di spesa detraibile del così detto “bonus mobili”, previsto nella misura del 50% per le spese sostenute nell’anno 2023.

Il limite ritorna a 5.000,00 euro per le spese sostenute nel 2024.

 

Dilazione degli avvisi bonari

Fino al 31.12.2022 gli importi degli avvisi bonari potevano essere dilazionati in un numero massimo di 8 rate trimestrali se non superavano i 5.000,00 euro, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario.

πŸ‘‰ Dall’01.01.2023, invece, la dilazione potrà avvenire sempre in 20 rate trimestrali.

 

Definizione degli avvisi bonari

Viene introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all’01.01.2023, e di quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all’01.01.2023.

Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione, o l’intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3% (in luogo del 10%).

Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali.

La definizione può riguardare anche avvisi bonari interessati da una dilazione in essere all’01.01.2023, per qualunque periodo d’imposta. Anche in questo caso le sanzioni sono al 3% (in luogo del 10%).

 

Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale - proroga per il primo trimestre 2023

I crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure.

Ferme restando le specifiche condizioni previste per i precedenti crediti di imposta (II°, III° e IV° trimestre 2022), i crediti d’imposta sono riconosciuti in misura pari al:

  • 45% alle imprese non gasivore, per l’acquisto di gas naturale;
  • 35% alle imprese non energivore, per l’acquisto di energia elettrica, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

I crediti d’imposta:

  • sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023;
  • sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario (acquirente) entro il 31.12.2023.

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Viene prorogato dal 30.06.2023 al 30.09.2023 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022, così da poter mantenere il credito di imposta più favorevole del 2022 (aliquota 40%).

πŸ‘‰ Per bene prenotato entro il 31.12.2022 si intende un bene materiale 4.0 per il quale, al 31.12.2022, risulti accettato l’ordine dal venditore, e sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% dell’intero investimento.

 

Aliquota IVA per le somministrazioni di gas e servizi di teleriscaldamento del primo trimestre 2023

È prorogata, in via transitoria, l’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas me­tano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

L’aliquota del 5% è prorogata anche per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto “servizio energia”, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall’01.01.2023 al 31.03.2023.

Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’ali­quo­ta IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

Inoltre, in deroga alla disciplina ordinaria, l’aliquota del 5% è prevista anche per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

 

Aliquota IVA per i pellet

Per l’anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.

 

Aliquota IVA per i prodotti per l’infanzia

È introdotta l’aliquota IVA del 5% per:

  • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
  • le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto;
  • i pannolini per bambini;
  • i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

 

Aliquota IVA per i prodotti dell’igiene femminile

Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, di­versi da quelli compostabili e da quelli lavabili, l’aliquota IVA è ridotta dal 10% al 5%.

 

Nuova Sabatini

Viene rifinanziata l’agevolazione così detta Nuova Sabatini, che prevede l’erogazione di un contributo da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy per sostenere gli investimenti per acquistare (o acquisire in leasing) macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali; investimenti che devono riguardare beni nuovi, ed essere sostenuti da un finanziamento bancario (o da un leasing).

Inoltre, viene prevista l’estensione di 6 mesi (quindi da 12 a 18 mesi) del termine per l’ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dall’01.01.2022 al 30.06.2023.

 

Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli under 36

Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

In modo particolare, l’agevolazione “prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023.

L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di sog­getti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro, e consiste:

  • nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
  • nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costru­zione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa”.

 

Bonus psicologo

Viene reso strutturale (cioè, per sempre) il così detto “bonus psicologo”, prevedendo che lo stesso sia:

  • stabilito nell’importo massimo di 1.500,00 euro per persona;
  • nel limite complessivo delle risorse stanziata dallo Stato, di 5 milioni di euro per l’anno 2023, e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

 

Rottamazione dei ruoli (rottamazione-quater)

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accer­tamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Ri­scossione dall’01.01.2000 al 30.06.2022 (☝ non rileva, dunque, la data di notifica della cartella di pagamento, ma solo la data in cui l’ente creditore ha consegnato il ruolo all’Agente della Riscossione per andare a riscuoterlo dal debitore).

πŸ‘‰ Il con­tri­­buente, presentando domanda entro il 30.04.2023, bene­ficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora, e dei compensi di riscossione.

Entro il 30.06.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’am­mon­tare complessivo delle somme da pagare.

Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:

  • le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle som­me dovute, il 31.07.2023 e il 30.11.2023;
  • le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’01.08.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.07.2023.

È in ogni caso esclusa la compensazione con tributi/contributi a credito.

La rottamazione è fruibile:

  • dai debitori che non hanno presentato domanda per le pre­ce­denti rottamazioni;
  • dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni e sono decaduti per non aver pagato le rate;
  • dai debitori che hanno fruito del così detto “saldo e stralcio” degli omessi versamenti, e sono decaduti per non aver pagato le rate.

Il debitore dovrebbe poter decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare, per esempio, i soli ruoli INPS.

I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.

πŸ‘‰ Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:

  • risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);
  • IVA riscossa all’importazione;
  • somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;
  • crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di prov­­vedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

πŸ‘‰ Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi; quindi le san­zioni rimangono dovute.

πŸ“Œ Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscos­sio­ne non può avviare azioni esecutive né disporre fermi ammini­strativi e ipoteche.

Con la presentazione della domanda di rottamazione-quater, è anche possibile ottenere il rilascio del DURC (regolarità contributiva), e non si attiva il blocco dei pagamenti delle Pub­bliche amministrazioni, per i pagamenti superiori a 5.000,00 euro.

πŸ‘‰ La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale paga­mento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento, viene meno lo stralcio delle san­zioni, degli interessi e degli aggi.

 

Stralcio dei ruoli sino a 1.000,00 euro

Viene previsto l’annullamento auto­ma­tico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo com­pre­so tra l’01.01.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro.

Per l’annullamento:

  • non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
  • l’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.03.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell’annullamento si producono dall’01.01.2023.

Sono esclusi dall’annullamento automatico:

  • le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali stabilite dalle decisioni comunitari (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
  • l’IVA riscossa all’importazione.

 

Innalzamento del limite al trasferimento di denaro contante

A partire dall’01.01.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).

 

Obbligo di accettare pagamenti tramite carte

Resta fermo l’obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall’importo della transazione.

Lo Studio Commercialista Venturini

Notizia commercialista


INDIETRO