Facciamo un po’ di chiarezza sulla disciplina dei fringe benefit relativa al 2022, ovvero delle così dette “retribuzioni in natura” riconosciute dall’azienda ai lavoratori dipendenti (buoni carburanti, buoni spesa, voucher, autovettura concessa in godimento, ecc…).
I vari decreti susseguitisi quest’anno (da ultimo il Decreto aiuti-quater) hanno previsto che, per il solo anno 2022, l’azienda possa erogare ai propri dipendenti dei beni e dei servizi ad personam (benefit) per un valore pari a:
- 200 euro per i soli buoni carburante;
- 3.000 euro per tutti gli altri beni e servizi (per esempio, per i buoni del supermercato o, ancora, per ulteriori buoni carburante, buoni spesa, voucher, ecc…). Inoltre, sempre nel limite di 3.000 euro, e sempre per il solo anno 2022, l’azienda può pagare o rimborsare le bollette di energia elettrica, gas o servizio idrico dei lavoratori dipendenti.
Entro tali limiti, sia il datore di lavoro che il lavoratore non subiscono alcun tipo di tassazione, né prelievo contributivo; se i limiti di cui sopra, invece, vengono superati, tutto l’intero importo è soggetto a tassazione e a contributi (sia per il lavoratore che per l’azienda).
Giusto per fare un esempio.
L’azienda decide di riconoscere al lavoratore Mario Rossi dei benefit. Approfitta dell’attuale normativa di favore e decide di comprare:
- un carnet di buoni carburante del valore complessivo di 200 euro. L’azienda riceverà fattura dalla compagnia petrolifera, e imputerà il costo in bilancio come costo deducibile. L’azienda, tassativamente entro il 12.01.2023, consegnerà al lavoratore il carnet di buoni carburante, che il lavoratore potrà liberamente utilizzare anche dopo il 12.01.2023. Il valore del carnet passerà figurativamente nel cedolino paga del lavoratore, e non subirà alcun tipo di prelievo fiscale e previdenziale (nemmeno lato azienda);
- in aggiunta, decide anche di comprare un buono spesa del supermercato del valore complessivo di 500 euro. L’azienda riceverà fattura dal supermercato, e imputerà il costo in bilancio come costo deducibile. L’azienda, tassativamente entro il 12.01.2023 consegnerà al lavoratore il buono spesa del supermercato, che il lavoratore potrà liberamente utilizzare anche dopo il 12.01.2023. Il buono spesa passerà figurativamente nel cedolino paga del lavoratore, e non subirà alcun tipo di prelievo fiscale e previdenziale (nemmeno lato azienda);
- infine, l’azienda decide anche di rimborsare al lavoratore le utenze di luce, gas e acqua, pagate da quest’ultimo nel 2022, per un importo pari a 1.500 euro.
Dall’esempio si evince che i tutti limiti di legge sono rispettati:
- i buoni carburante riconosciuti al lavoratore sono entro la soglia prevista di 200 euro;
- la somma dei buoni spesa del supermercato e dell’importo del rimborso delle utenze (500 euro + 1.500 euro = 2.000 euro) risulta restare entro il limite previsto di 3.000 euro.
Tali importi, dunque, non sono soggetti a tassazione, né a prelievo contributivo (lato lavoratore e anche lato azienda).
👉 Per le modalità da seguire per l’eventuale pagamento o rimborso delle bollette, riporto quando indicato dall’Agenzia delle Entrate poche settimane fa:
- le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022, o entro il 12.01.2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nel 2023, purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022;
- le utenze devono riguardare gli immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese;
- rientrano anche le utenze per uso domestico (per esempio, quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio, che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino);
- vanno altresì considerate le bollette per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico - e non forfetario - a carico del lavoratore (inquilino), o del proprio coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. In tal caso, il locatore - se lavoratore dipendente - che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze dal proprio inquilino non potrà, a sua volta, beneficiare dell’agevolazione in commento per le medesime spese, in quanto queste ultime, poiché rimborsate dall’inquilino, non possono essere considerate effettivamente sostenute.
Infine, un appunto sulla documentazione relativa alle bollette che l’azienda decide di pagare o rimborsare ai lavoratori dipendenti.
L’Agenzia delle Entrate rileva che il datore di lavoro, nel rispetto delle disposizioni relative alla privacy, deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa.
In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali, per esempio, il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.
In caso di fatture che riguardino immobili locati al lavoratore, al coniuge o ai familiari, le cui utenze siano intestate al locatore (proprietario dell’immobile), è necessario che dalla documentazione o dalla predetta dichiarazione sostitutiva risulti il riaddebito analitico all’inquilino delle spese relative alle utenze.
Inoltre, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche un’ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.
Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Lo Studio Commercialista Venturini