21 Novembre 2022

Il nuovo Decreto aiuti-quater

Il nuovo Decreto aiuti-quater è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si tratta del Decreto Legge n. 176/2022, in vigore dal 19 novembre scorso.

Di seguito illustriamo le principali novità di interesse.



Credito d'imposta energia e gas prorogato fino a dicembre

I crediti d’imposta per energia elettrica e gas sono riconosciuti anche per le spese sostenute nel mese di dicembre 2022, alle stesse condizioni previste dai precedenti decreti.

Di fatto, in questo modo, i crediti spettano per il II°, III° e IV° trimestre 2022.

πŸ‘‰ Si ricorda, a tal proposito, che per i mesi di ottobre e novembre (e ora anche di dicembre), la norma aveva esteso la spettanza del credito d’imposta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

I crediti d’imposta relativi al III° trimestre 2022, e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30 giugno 2023, ferma restando la facoltà di cessione.

A pena di decadenza, entro il 16 marzo 2023 dovrà essere trasmessa un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, con riferimento ai crediti maturati nel III° e nel IV° trimestre.

 

Rateizzazione delle bollette

Le imprese possono chiedere di pagare a rate le bollette di energia e gas.

In modo particolare potranno richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale, eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023, e fatturati entro il 31 dicembre 2023.

Le imprese interessate dovranno formulare apposita istanza ai fornitori.

Le imprese che accederanno a questa forma di rateazione potranno beneficiare di un tasso di interesse calmierato, e potranno vedersi sottoporre un piano con un minimo di 12 rate, ed un massimo di 36.

È prevista la decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

πŸ‘‰ L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione del credito di imposta energia relativo ad ottobre, novembre e dicembre 2022.

 

Nuovo limite fringe benefit lavoratori

Limitatamente al periodo d’imposta 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 3.000 euro (in luogo del precedente limite di euro 600, introdotto dal Decreto Aiuti-bis).

Di fatto, il limite di valore dei fringe benefit non tassato e non soggetto a contributi INPS viene ulteriormente aumentato, dai precedenti 600 euro agli attuali 3.000.

πŸ‘‰ Sottolineo come, in aggiunta, al nuovo valore di fringe benefit non tassato, per il solo anno 2022 è riconosciuto un ulteriore benefit non soggetto a tassazione: quello relativo ai buoni benzina, e fino all’importo di 200 euro per lavoratore.

In sostanza, l’azienda potrà, verso i propri lavoratori:

  • riconoscere buoni carburante, per un valore fino a 200 euro, che non sarà tassato, né soggetto a contributi INPS (per il lavoratore e l’azienda);
  • riconoscere beni e servizi (ed eventuali ulteriori buoni carburante), nonché erogare o rimborsare le bollette domestiche, per un importo fino a 3.000 euro, che non sarà tassato, né soggetto a contributi INPS (per il lavoratore e l’azienda).

L’Agenzia delle Entrate ha di recente specificato che, qualora i due limiti di cui sopra venissero superati, l’intero importo (anche quello sotto il limite) sarà assoggettato a tassazione e a contributi INPS.

 

Credito di imposta adeguamento registratore telematico (RT)

Il Decreto aiuti-quater concede un credito d’imposta riservato ai soggetti obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, per la spesa sostenuta per l’adeguamento dei registratori telematici (RT) ai fini delle nuove disposizioni in materia di lotteria degli scontrini.

Il contributo è pari al 100% della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico aggiornato.
L’utilizzo del credito è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento dei predetti strumenti, ed è stato pagato il relativo corrispettivo con modalità tracciabile.

 

Modifiche al superbonus

Il superbonus passa dal 110% al 90% dal 2023.

La riduzione dell’aliquota al 90% non si applica:

  • agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, a condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei
    lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

 

Modifiche al superbonus: unifamiliari, e plurifamiliari funzionalmente indipendenti

È possibile beneficiare del superbonus al 110% fino al 31 marzo 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) per le unifamiliari e plurifamiliari funzionalmente indipendenti, se è stato completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.

Per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 sulle unifamiliari e sulle plurifamiliari funzionalmente indipendenti è possibile beneficiare del superbonus al 90% fino al 31 dicembre 2023, se sono rispettate le seguenti due condizioni:

  • l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale,
  • il reddito non risulta superiore a 15.000 euro.

πŸ‘‰ Il reddito di cui al secondo punto deve essere calcolato secondo uno specifico meccanismo dettato dalla stessa legge, in forza del quale la somma dei redditi complessivi posseduti nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa dal contribuente, dal coniuge, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel nucleo familiare, e dai familiari presenti nel suo nucleo familiare, deve essere diviso per un valore stabilito dalla norma in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare.

Il richiedente vale 1, il coniuge (o l’unito civilmente, o il convivente) vale 1, gli altri familiari a carico (come, per esempio, i figli) valgono 0,5 ciascuno. Il valore massimo è pari a 4.

Così, per esempio, in caso di nucleo composto da due coniugi e un figlio a carico, il reddito complessivo del nucleo andrà suddiviso per 2,5 (1+1+0,5). Se il risultato della divisione darà un valore non superiore a 15.000 euro, sarà garantito l’accesso al superbonus al 90%.

πŸ‘‰ ATTENZIONE! I crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dei 4 anni previsti dalla legge per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti abilitati.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

πŸ‘‰ Solo i fornitori che applicano lo sconto, o i soggetti che acquistato il credito di imposta, possono scegliere di utilizzare tali crediti in 10 anni. Il beneficiario committente originale, invece, se opta per la detrazione in dichiarazione dei redditi, dovrà sfruttare le detrazioni in 4 anni.

Lo Studio Commercialista Venturini

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