14 Giugno 2023

Buoni carburante: nuovo decreto trasparenza

Il nuovo Decreto Trasparenza, il n. 5/2023, ha prorogato la misura di favore dei così detti “buoni carburante”, già prevista per il 2022.

Anche con il nuovo decreto, dunque, il valore dei buoni benzina riconosciuti dal datore di lavoro ai dipendenti non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente nel limite di 200 euro per tutto il 2023.

Ciò significa che, fino all’importo annuo di 200 euro, il buono benzina non è soggetto a trattenute fiscali (lato lavoratore).

A differenza di quanto avvenuto con analoga misura nel 2022, per il 2023 il valore dei buoni, anche entro il limite di 200 euro, sarà assoggettato a contributi (lato lavoratore e lato azienda).

ATTENZIONE! Nessuna modifica viene, invece, prevista in merito alla soglia di non imponibilità dei fringe benefit, che per il 2023 torna quindi alla misura “ordinaria” di 258,23 euro (incrementata a 3.000 euro solo per il 2022).

Tornando ai buoni carburante, ricordo che questi sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (per esempio: benzina, gasolio, GPL e metano).

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, rientra nel beneficio anche l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.

Qualora l’erogazione del buono benzina dovesse eccedere i 200 euro annui, l’intero importo sarà assoggettato a contributi e a tassazione (lato lavoratore e lato azienda).

Inoltre, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il bonus carburante rappresenta un’agevolazione ulteriore e autonoma rispetto al limite di 258,23 euro previsto per i fringe benefit.

In sostanza, quindi, per il 2023, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere:

  • un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina;
  • ed un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente all’attività di impresa.

Lo Studio Commercialista Venturini

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