Dall’01.07.2023 il lavoro sportivo è disciplinato dal nuovo Decreto Legislativo n. 36/2021.
Di seguito illustriamo i tratti salienti della nuova disciplina, riferendoci in modo specifico all'area dilettantistica.
Nuova definizione di lavoro sportivo
π Si definisce lavoratore sportivo qualunque tesserato che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo e in qualità di:
Sono esclusi dall’ambito del lavoro sportivo i soggetti che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale (addetti alla segreteria, al tesseramento, alla contabilità, ecc...)
Il lavoro sportivo può essere svolto:
π ATTENZIONE! Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume instaurato nella forma della collaborazione (co.co.co.) al ricorrere delle seguenti condizioni:
Questa è una presunzione di legge; nulla vieta che il lavoro sportivo possa essere inquadrato nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, o della collaborazione (co.co.co.) anche se non sono soddisfatte le condizioni di cui sopra.
Profili previdenziali
Nell'area dilettantistica:
π I lavoratori sportivi collaboratori (co.co.co.) e i lavoratori autonomi con partita IVA sono esclusi da contribuzione se il loro compenso annuo non supera l'importo di 5.000 euro.
π Inoltre, fino al 31.12.2027, per i lavoratori sportivi collaboratori (co.co.co.) e i lavoratori autonomi con partita IVA, le aliquote del 24% e del 25% si applicano sul 50% dell'imponibile previdenziale.
π Da queste agevolazioni contributive sono esclusi i lavoratori sportivi dipendenti.
Profili INAIL
Sono soggetti all'obbligo assicurativo presso l'INAIL:
Profili tributari
Da un punto di vista fiscale, per il lavoratore sportivo dell'area del dilettantismo, la nuova disciplina prevede un'esenzione da tassazione fino all'importo complessivo di 15.000 euro annui.
Qualora il lavoratore sportivo superi tale limite, subirà la tassazione solo sull'importo eccedente, applicando le regole ordinarie in tema di ritenute fiscali IRPEF, e di addizionali regionale e comunale, nonché di imposta sostitutiva del regime forfettario.
Premi agli sportivi
Sulle somme versate ai propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, viene operata la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con l’aliquota del 20%.
Volontari
Le società e le associazioni sportive possono avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport:
π Le prestazioni sportive dei volontari (che non sono considerati lavoratori sportivi) non sono retribuite in alcun modo. Tuttavia possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
Lo Studio Commercialista Venturini
