7 Agosto 2023

Il lavoro sportivo nella nuova riforma dello sport dilettantistico!

Dall’01.07.2023 il lavoro sportivo è disciplinato dal nuovo Decreto Legislativo n. 36/2021.

Di seguito illustriamo i tratti salienti della nuova disciplina, riferendoci in modo specifico all'area dilettantistica.

 

Nuova definizione di lavoro sportivo

πŸ‘‰ Si definisce lavoratore sportivo qualunque tesserato che, senza alcuna distinzione di genere e indipendente­mente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo e in qualità di:

  • atleta;
  • allenatore;
  • istruttore;
  • direttore tecnico;
  • direttore sportivo;
  • preparatore atletico;
  • direttore di gara.

Sono esclusi dall’ambito del lavoro sportivo i soggetti che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale (addetti alla segreteria, al tesseramento, alla contabilità, ecc...)

Il lavoro sportivo può essere svolto:

  • come lavoratore dipendente;
  • come lavoratore autonomo munito di partita IVA;
  • come collaboratore (co.co.co).

πŸ“Œ ATTENZIONE! Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume instaurato nella forma della collaborazione (co.co.co.) al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Questa è una presunzione di legge; nulla vieta che il lavoro sportivo possa essere inquadrato nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, o della collaborazione (co.co.co.) anche se non sono soddisfatte le condizioni di cui sopra.

 

Profili previdenziali

Nell'area dilettantistica:

  • i lavoratori subordinati sportivi sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) gestito dall’INPS;
  • i lavoratori sportivi collaboratori (co.co.co), o che svolgono prestazioni autonome con partita IVA, sono iscritti alla Gestione Separata dell’INPS, le cui aliquote contributive di base sono:
    • il 24%, se i lavoratori sportivi risultano assicurati presso altre forme obbligatorie;
    • il 25%, se i lavoratori sportivi non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

πŸ‘‰ I lavoratori sportivi collaboratori (co.co.co.) e i lavoratori autonomi con partita IVA sono esclusi da contribuzione se il loro compenso annuo non supera l'importo di 5.000 euro.

πŸ‘‰ Inoltre, fino al 31.12.2027, per i lavoratori sportivi collaboratori (co.co.co.) e i lavoratori autonomi con partita IVA, le aliquote del 24% e del 25% si applicano sul 50% dell'imponibile previdenziale.

πŸ‘‰ Da queste agevolazioni contributive sono esclusi i lavoratori sportivi dipendenti.

 

Profili INAIL

Sono soggetti all'obbligo assicurativo presso l'INAIL:

  • i lavoratori sportivi dipendenti;
  • i lavoratori sportivi collaboratori (co.co.co.);
  • i volontari.

 

Profili tributari

Da un punto di vista fiscale, per il lavoratore sportivo dell'area del dilettantismo, la nuova disciplina prevede un'esenzione da tassazione fino all'importo complessivo di 15.000 euro annui.

Qualora il lavoratore sportivo superi tale limite, subirà la tassazione solo sull'importo eccedente, applicando le regole ordinarie in tema di ritenute fiscali IRPEF, e di addizionali regionale e comunale, nonché di imposta sostitutiva del regime forfettario.

 

Premi agli sportivi

Sulle somme versate ai propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, viene operata la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con l’aliquota del 20%.

 

Volontari

Le società e le associazioni sportive possono avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport:

  • in modo personale, spontaneo e gratuito;
  • senza fini di lucro;
  • esclusivamente con finalità amatoriali.

πŸ‘‰ Le prestazioni sportive dei volontari (che non sono considerati lavoratori sportivi) non sono retribuite in alcun modo. Tuttavia possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Lo Studio Commercialista Venturini

Notizia commercialista


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