Il Ministero della Salute, con propria circolare n. 37615 del 31 agosto scorso, ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19, tenuto conto dell’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia.
In modo particolare, la nuova circolare stabilisce che le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per COVID-19 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le seguenti modalità:
Per i così detti “contatti stretti” di caso di infezione da COVID-19 rimangono in vigore le indicazioni dello scorso marzo, in forza delle quali è previsto il regime dell’autosorveglianza, con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da COVID-19, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione della malattia, che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Gli operatori sanitari, invece, devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera, fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.
Lo Studio Commercialista Venturini
