30 Agosto 2022

Maternità e paternità e permessi straordinari - Novità per i lavoratori dipendenti

Informiamo sulle novità introdotte in tema di maternità e paternità, ad opera del nuovo Decreto Legislativo n. 105/2022, in vigore dal 13/08/2022.

L’intento del decreto è quello di migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e per i prestatori di assistenza (i così detti caregiver), con la finalità di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne, e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Vediamo in sintesi le novità di interesse.


Congedo di paternità obbligatorio

La prima novità riguarda l’arco temporale di fruizione del congedo riservato al padre lavoratore.

👉 La nuova disposizione prevede che il padre lavoratore (anche adottivo o affidatario) ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore, e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto e fino ai 5 mesi successivi alla nascita (la precedente formulazione della norma prevedeva, invece, la fruizione di tale congedo entro i primi 5 mesi dalla nascita).

Tale congedo obbligatorio è utilizzabile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

Il congedo può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

Il padre non deve presentare alcuna domanda all’INPS; deve semplicemente comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni.

👉 Per l’intero periodo di congedo obbligatorio, è prevista un’indennità giornaliera a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.

 
Congedo parentale (conosciuto anche come maternità/paternità facoltativa)

Il nuovo decreto stabilisce che:

  • alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, a carico dell’INPS, e pari al 30% della retribuzione;
  • al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, a carico dell’INPS, e pari al 30% della retribuzione;
  • entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi - per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più di 6 mesi) - a carico dell’INPS, e pari al 30% della retribuzione.

👉 Al genitore solo, invece, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili, a carico dell’INPS, al 30% della retribuzione.

👉 La novella normativa precisa che per genitore “solo” deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio.

Restano immutati i limiti massimi di congedo individuali e di entrambi i genitori.

In modo particolare:

  • la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • il padre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • entrambi i genitori possono fruire complessivamente di un massimo di 10 mesi di congedo parentale - di cui solo 9 indennizzati dall’INPS! - (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

👉 I periodi di congedo parentale che eccedono i complessivi 9 mesi, dunque, non sono pagati, né dall’INPS, né dal datore di lavoro. L’assenza dal lavoro è comunque considerata giustificata.

 

Permessi Legge n. 104/1992

Il decreto legislativo in commento ha eliminato il principio del così detto “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, ad esclusione dei genitori - a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto - non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

👉 Dal 13 agosto scorso, dunque, fermo restando il limite complessivo di tre giorni per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità grave, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

 

Congedo straordinario

In materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità - congedo pari a due anni, e indennizzato dall’INPS - è stato introdotto il convivente di fatto tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.

 
Priorità di accesso allo smart working

I datori di lavoro che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile (smart working), sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età, o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità.

La medesima priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregiver (i prestatori di assistenza).

Lo Studio Commercialista Venturini

Notizia commercialista


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