Informiamo sulle novità introdotte in tema di maternità e paternità, ad opera del nuovo Decreto Legislativo n. 105/2022, in vigore dal 13/08/2022.
L’intento del decreto è quello di migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e per i prestatori di assistenza (i così detti caregiver), con la finalità di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne, e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
Vediamo in sintesi le novità di interesse.
Congedo di paternità obbligatorio
La prima novità riguarda l’arco temporale di fruizione del congedo riservato al padre lavoratore.
👉 La nuova disposizione prevede che il padre lavoratore (anche adottivo o affidatario) ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore, e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto e fino ai 5 mesi successivi alla nascita (la precedente formulazione della norma prevedeva, invece, la fruizione di tale congedo entro i primi 5 mesi dalla nascita).
Tale congedo obbligatorio è utilizzabile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Il congedo può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
Il padre non deve presentare alcuna domanda all’INPS; deve semplicemente comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni.
👉 Per l’intero periodo di congedo obbligatorio, è prevista un’indennità giornaliera a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.
Congedo parentale (conosciuto anche come maternità/paternità facoltativa)
Il nuovo decreto stabilisce che:
👉 Al genitore solo, invece, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili, a carico dell’INPS, al 30% della retribuzione.
👉 La novella normativa precisa che per genitore “solo” deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio.
Restano immutati i limiti massimi di congedo individuali e di entrambi i genitori.
In modo particolare:
👉 I periodi di congedo parentale che eccedono i complessivi 9 mesi, dunque, non sono pagati, né dall’INPS, né dal datore di lavoro. L’assenza dal lavoro è comunque considerata giustificata.
Permessi Legge n. 104/1992
Il decreto legislativo in commento ha eliminato il principio del così detto “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, ad esclusione dei genitori - a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto - non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
👉 Dal 13 agosto scorso, dunque, fermo restando il limite complessivo di tre giorni per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità grave, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Congedo straordinario
In materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità - congedo pari a due anni, e indennizzato dall’INPS - è stato introdotto il convivente di fatto tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.
Priorità di accesso allo smart working
I datori di lavoro che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile (smart working), sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età, o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità.
La medesima priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregiver (i prestatori di assistenza).
Lo Studio Commercialista Venturini
