30 Agosto 2022

Il nuovo Decreto Aiuti bis!

Informiamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Aiuti bis, il n. 115/2022, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.

Tale decreto è in vigore dal 10/08/2022.

Di seguito una breve sintesi delle novità di maggior interesse per le aziende.

 

Crediti di imposta energia e gas: proroga per il terzo trimestre 2022 per non energivore e non gasivore

Grazie al Decreto Aiuti bis vengono prorogati per il 3° trimestre 2022 i crediti di imposta per energia e gas, allo scopo di aiutare le aziende colpite dallo straordinario aumento dei costi per gli approvvigionamenti energetici.

Per le spese effettivamente sostenute nel 3° trimestre 2022 (luglio, agosto e settembre), la misura ripropone quanto già disposto per il 2° trimestre 2022 (aprile, maggio e giugno).

In buona sostanza:

  • alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 3° trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

๐Ÿ’ก In pratica è possibile godere di un credito di imposta per i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia.

๐Ÿ‘‰ La condizione per poter utilizzare tale credito di imposta è che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al 2° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

  • alle imprese è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 3° trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

๐Ÿ’ก Anche in questo caso, dunque, alle imprese è concesso l’utilizzo di un credito di imposta per i maggiori costi sostenuti per l’acquisto del gas, per usi diversi da quelli termoelettrici (il gas, cioè, non deve essere impiegato per produrre energia).

๐Ÿ‘‰ La condizione per poter utilizzare tale credito è che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 2° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Segnaliamo che il Decreto Aiuti bis dispone che ove l’impresa, nel 2° e 3° trimestre dell’anno 2022, si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 2° trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il 3° trimestre dell’anno 2022.

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro la data del 31.12.2022.

Tali crediti di imposta non sono soggetti a tassazione IRPEF, IRES e IRAP.

 

Nuovo limite per i benefit aziendali per i lavoratori dipendenti

Come noto, le aziende possono riconoscere ai propri lavoratori dipendenti dei benefit, cioè possono erogare gratuitamente beni e servizi che, fino all'importo annuo di 258,23 euro, non sono soggetti a trattenuta contributiva, né a trattenuta fiscale (per il lavoratore e per l’azienda).

๐Ÿ‘‰ Per il solo periodo d’imposta 2022, il Decreto Aiuti bis porta tale limite a 600,00 euro.

๐Ÿ‘‰ Non solo, tra i benefit ammessi, il Decreto Aiuti bis fa rientrare anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

In pratica, se le aziende dovessero farsi carico dei costi sostenuti dai propri lavoratori per le utenze domestiche, tali rimborsi sarebbero considerati benefit e, fino all'importo di 600,00 euro (per il solo 2022), non sarebbero soggetti a trattenuta contributiva, né a trattenuta fiscale (per il lavoratore e per l’azienda).

 

Ulteriore esonero contributivo per i lavoratori dipendenti

Per i periodi di paga che vanno da luglio a dicembre 2022, il Decreto Aiuti bis prevede un ulteriore sgravio contributivo sulla quota dei contributi INPS trattenuta ai lavoratori dipendenti (attualmente fissato allo 0,80%).

Tale sgravio è ora pari al 2%, e spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692,00 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Lo Studio Commercialista Venturini

Notizia commercialista


INDIETRO