24 Giugno 2022

I crediti di imposta per energia e gas

Il Decreto Ucraina (il n. 21/2022), da poco convertito nella Legge n. 51/2022, ha introdotto due importanti crediti di imposta (di fatto, come sempre, degli importi da usare in compensazione nei modelli F24 per pagare meno imposte e contributi), legati al caro energia.

Si tratta del credito di imposte energia e del credito di imposta gas naturale.

Vediamone i dettagli in merito alle imprese non energivore e non gasivore.

 

Credito di imposta energia

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico, a favore delle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022).

đŸ‘‰ Possono accedere all’agevolazione in esame le imprese:

  • diverse da quelle “energivore” (cioè diverse da quelle a forte consumo di energia, che sono sostanzialmente le grandi imprese legate al mondo della manifattura e dell’estrazione);
  • dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
  • i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 - al netto delle imposte e degli eventuali sussidi - hanno subìto un incremento per kW/h superiore al 30% rispetto a quelli calcolati sulla base della media del primo trimestre 2019.

Il credito di imposta in esame:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, entro il 31 dicembre 2022;
  • non è tassato ai fini delle imposte e dell’IRAP.

 

Credito di imposta gas naturale

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese non gasivore che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022 (nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022).

đŸ‘‰ Per poter beneficiare di tale credito di imposta, è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Possono accedere al bonus in esame le imprese diverse da quella “gasivore” (cioè diverse da quelle a forte consumo di gas naturale).

Il credito di imposta in esame:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, entro il 31 dicembre 2022;
  • non è tassato ai fini delle imposte e dell’IRAP.

Lo Studio Commercialista Venturini

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