Il Decreto Ucraina (il n. 21/2022), da poco convertito nella Legge n. 51/2022, ha introdotto due importanti crediti di imposta (di fatto, come sempre, degli importi da usare in compensazione nei modelli F24 per pagare meno imposte e contributi), legati al caro energia.
Si tratta del credito di imposte energia e del credito di imposta gas naturale.
Vediamone i dettagli in merito alle imprese non energivore e non gasivore.
Credito di imposta energia
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico, a favore delle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022).
đŸ‘‰ Possono accedere all’agevolazione in esame le imprese:
Il credito di imposta in esame:
Credito di imposta gas naturale
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese non gasivore che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022 (nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022).
đŸ‘‰ Per poter beneficiare di tale credito di imposta, è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
Possono accedere al bonus in esame le imprese diverse da quella “gasivore” (cioè diverse da quelle a forte consumo di gas naturale).
Il credito di imposta in esame:
Lo Studio Commercialista Venturini
