14 Giugno 2022

Operazioni con l'estero: dal 1° luglio 2022 è abolito l'esterometro

Dal 1° luglio 2022 sarà abolito l’esterometro, ovvero la comunicazione trimestrale delle operazioni transfrontaliere, utile per dare conto all’Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri.

L’abolizione dell’esterometro comporterà per le aziende la necessità di riorganizzare la fatturazione. Spieghiamo perché.

👉 In sostanza, a partire dal 1° luglio prossimo, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, non saranno più trasmessi al Sistema di Interscambio (SDI) con l’esterometro, bensì utilizzando il tracciato di fattura elettronica. Si può dire, dunque, che dal 1° luglio prossimo esisterà una sorta di nuova versione dell’esterometro.

Vediamo quali saranno le novità, distinguendo tra le operazioni attive (emissione di fattura verso un cliente estero), e quelle passive (ricevimento della fattura da un fornitore estero).

 

OPERAZIONI ATTIVE

Fino ad oggi - e ancora fino al 30.06.2022 - per le operazioni di fatturazione attiva verso soggetti esteri le aziende e i professionisti hanno avuto due possibilità:

  • emissione della fattura analogica (cartacea, o in pdf) spedita al cliente estero + compilazione dell’esterometro trimestrale per comunicare tale operazione all’Amministrazione Finanziaria;
  • emissione della fattura analogica (cartacea, o in pdf) spedita al cliente estero + emissione di una fatturazione elettronica, con indicazione di sette “X” nel codice destinatario, al fine di evitare la pratica dell’esterometro.

La novità sta nel fatto che, dal 1° luglio 2022, la prima opzione non sarà più possibile e, dunque, l’unica via sarà quella di emettere una fattura elettronica, con indicazione di sette “X” nel codice destinatario, rispettando i termini ordinari previsti per la sua emissione (ovvero: trasmissione telematica entro 12 giorni nel caso di fattura immediata, o entro il 15 del mese successivo in caso di fattura differita).

👉 È evidente che una copia analogica della fattura (cartacea, o in pdf) dovrà comunque continuare ad essere trasmessa al cliente estero (via mail, posta ordinaria, ecc…), poiché si tratta di soggetti che non si interfacciano con il nostro Sistema di Interscambio (SDI) e, dunque, non possono ricevere le fatture elettroniche.

👉 ATTENZIONE! Nonostante sia obbligatorio inviare allo SDI una fattura elettronica attiva, questa non costituirà una vera e propria fattura, ma solamente una modalità di comunicazione dei dati dell’operazione all’Amministrazione Finanziaria (in luogo dell’esterometro abolito). Tradotto: la fattura vera e propria è - e rimarrà - solamente quella emessa in formato analogico (cartacea, o in pdf) e inviata al cliente estero (via mail, posta ordinaria, ecc…). Sarà quest’ultimo documento, quindi, a dover essere conservato per 10 anni.

 

OPERAZIONI PASSIVE

Il fronte delle operazioni passive è sicuramente quello più problematico.

Fino ad oggi - e ancora fino al 30.06.2022 - ogniqualvolta il contribuente riceve una fattura dall’estero la integra con l’IVA (se UE), o emette un’autofattura (se extra-UE), in modalità analogica (cartacea, o in pdf). I dati di tale fattura, poi, vengono comunicati trimestralmente tramite esterometro all’Agenzia delle Entrate, ad eccezione delle importazioni di beni accompagnate da bolletta doganale.

Con l’abrogazione dell’esterometro, invece, dal 1° luglio 2022, ogni volta che verrà ricevuta una fattura da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato, il contribuente dovrà procedere a produrre una fattura elettronica di integrazione o un’autofattura elettronica ai fini IVA, da trasmettere tramite sistema di interscambio (SDI), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento.

👉 ATTENZIONE! Operativamente questo significa monitorare a cadenza mensile tutti documenti passivi ricevuti dai soggetti esteri, e produrre tanti documenti elettronici di integrazione o autofatture quante sono le fatture passive ricevute che ricadono nella casistica.

Le fatture elettroniche di integrazione (per le operazioni passive con soggetti UE) e le autofatture (per operazioni passive con soggetti extra-UE) dovranno essere contraddistinte da specifici codici “Tipo documento”.

In modo particolare i “Tipo documento” saranno:

  • TD17: da usare in caso di integrazione o autofattura per acquisti di servizi dall’estero (sia che il servizio sia fornito da un soggetto UE che da un soggetto extra-UE);
  • TD18: da usare in caso di integrazione di fattura relativa all’acquisto di beni da parte di un fornitore UE (acquisti intracomunitari);
  • TD19: da usare in caso di integrazione o autofattura relativa all’acquisto di beni da soggetti non residenti, quali, per esempio, l’acquisto da fornitore estero di beni già presenti in Italia, per l’acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano.

👉 ATTENZIONE! Per le importazioni di beni da paesi extra-UE, invece, l’operazione continuerà a transitare dalla Dogana, con il rilascio di apposita bolletta doganale che riporterà l’IVA e gli eventuali dazi dovuti. In questo caso, dunque, non si dovrà procedere con la nuova versione dell’esterometro.

Lo Studio Commercialista Venturini

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