28 Aprile 2022

Prestazioni occasionali di lavoro autonomo - Obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato!

La conversione in legge del Decreto Fisco-Lavoro avvenuta a fine 2021 ha introdotto una novità molto importante, ovvero l’obbligo per l’impresa committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro quando vengono impiegati lavoratori occasionali.  La comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione, eventualmente risultante dalla lettera di incarico, o dalla scrittura privata che contrattualizza il rapporto.

👉 ATTENZIONE! L’Obbligo di cui trattasi riguarda esclusivamente i committenti imprese, e non i professionisti.

È una novità assoluta e di tutto rilievo, tenuto conto del quadra sanzionatorio.

Infatti, in caso di violazione di tale adempimento, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

👉 Non solo: quando venga riscontrato dagli ispettori che tra i lavoratori presenti sul luogo di lavoro sono presenti lavoratori occasionali senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui sopra, scatterà la sospensione dell’attività.

A tal riguardo, informiamo che dal 28 marzo scorso è attiva la nuova piattaforma online per la comunicazione delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale, predisposta dal Ministero del Lavoro.

La piattaforma è presente a questo indirizzo:

https://servizi.lavoro.gov.it/

Una volta acceduti nella sezione "Lavoro autonomo occasionale" sarà possibile compilare le seguenti sezioni del modulo:

Sezione 1

Comunicazione (dati dell’impresa committente), che deve contenere:

  • Codice Fiscale o Partita IVA;
  • denominazione;
  • sede legale.

Sezione 2

Lavoratore autonomo, in cui inserire:

  • Codice Fiscale (in caso di prestatori stranieri è possibile flaggare la condizione “soggetto privo di codice fiscale” e riportare i dati anagrafici esteri);
  • dati anagrafici;
  • cittadinanza;
  • estremi del documento di identità o del permesso di soggiorno;
  • domicilio del prestatore.

Sezione 3

Rapporto di lavoro, che include:

  • data di inizio;
  • durata (entro cui completare la prestazione); in questo caso è possibile scegliere alternativamente tra 7 giorni, 15 giorni e 30 giorni (👉 a tal riguardo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fatto presente che, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sulla comunicazione, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione);
  • descrizione dell’attività: campo liberamente compilabile;
  • compenso stimato (dunque il compenso effettivamente erogato potrà essere di importo diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione);
  • sede di lavoro.

Sezione 4

Dati invio, che contiene:

  • dati del compilatore (incluso l’indirizzo e-mail che obbligatoriamente deve essere inserito).

In questa sezione verranno riportati:

  • la data di trasmissione della comunicazione;
  • il codice comunicazione e, nel caso si tratti di una modifica, il codice della comunicazione precedente.

Lo Studio Commercialista Venturini

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