Informiamo che dal 2022 è prevista l'introduzione dell'assegno unico universale, misura che riguarderà tutte le famiglie con figli a carico fino a 21 anni. Nessuna distinzione, dunque, tra lavoratori dipendenti, autonomi, imprenditori e pensionati.
Debutterà il 1° marzo 2022, e spetterà, su base mensile, ai nuclei familiari in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e quello di febbraio dell’anno successivo.
A chi spetta?
L’assegno è riconosciuto a TUTTI i nuclei familiari:
L’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale. Viene corrisposto dall’INPS, ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta (anche successiva), in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Requisiti
Al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
Determinazione dell’assegno
L’importo dell’assegno si compone come di seguito indicato:
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Viene riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
Per le madri che hanno meno di 21 anni, viene riconosciuta una maggiorazione all’importo base pari a 20 euro.
Ulteriore maggiorazione
Per le prime tre annualità è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, in presenza delle ulteriori seguenti condizioni:
La maggiorazione mensile spetta:
La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.
Presentazione della domanda ed erogazione del beneficio
La domanda per il riconoscimento dell'assegno è presentata in modalità telematica all'INPS, ovvero presso gli istituti di patronato, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.
L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Tuttavia, nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare va comunicata entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN, oppure mediante bonifico domiciliato.
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli importi:
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Figlio |
ISEE pari o inferiore a 15.000 euro annui |
ISEE superiore a 15.000 ma inferiore o pari a 40.000 euro annui |
ISEE superiore a 40.000 euro annui |
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Minorenne |
175 euro mensili |
Il valore si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro |
50 euro mensili |
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Maggiorenne |
85 euro mensili |
Il valore si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro |
25 euro mensili |
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Ciascun figlio successivo al secondo |
Maggiorazione dell’importo base pari a 85 euro mensili |
La maggiorazione dell’importo base si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore di maggiorazione dell’importo base pari a 15 euro |
Maggiorazione dell’importo base pari a 15 euro mensili |
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Figlio minorenne con disabilità |
· in caso di non autosufficienza, maggiorazione dell’importo base di 105 euro mensili; · in caso di disabilità grave, maggiorazione dell’importo base di 95 euro mensili; · in caso di disabilità media maggiorazione dell’importo base di 85 euro mensili. |
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Figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del 21 anno di età |
Maggiorazione dell’importo base pari a 80 euro mensili |
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Figlio con disabilità di età pari o superiore a 21 anni |
85 euro mensili |
Il valore si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro mensili |
25 euro mensili |
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Situazione |
ISEE pari o inferiore a 15.000 euro annui |
ISEE superiore a 15.000 ma inferiore o pari a 40.000 euro annui |
ISEE superiore a 40.000 euro annui |
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Entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro |
Maggiorazione dell’importo base di 30 mensili |
L’importo si riduce gradualmente fino ad azzerarsi |
zero |
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Madre con meno di 21 anni |
Maggiorazione dell’importo base di 20 euro |
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Nucleo familiare con 4 o più figli |
Maggiorazione forfettaria di 100 euro mensili |
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