27 Dicembre 2021

Il nuovo assegno unico e universale dal 1° marzo 2022!

Informiamo che dal 2022 è prevista l'introduzione dell'assegno unico universale, misura che riguarderà tutte le famiglie con figli a carico fino a 21 anni. Nessuna distinzione, dunque, tra lavoratori dipendenti, autonomi, imprenditori e pensionati.

Debutterà il 1° marzo 2022, e spetterà, su base mensile, ai nuclei familiari in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e quello di febbraio dell’anno successivo.

 

A chi spetta?

L’assegno è riconosciuto a TUTTI i nuclei familiari:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale. Viene corrisposto dall’INPS, ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta (anche successiva), in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

 

Requisiti

Al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • residenza e domicilio in Italia;
  • residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi.

 

Determinazione dell’assegno

L’importo dell’assegno si compone come di seguito indicato:

  • per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile tra 175 euro mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro);
  • per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, è previsto un importo variabile da 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro);
  • per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85 a 15 euro mensili;
  • per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave, e a 85 euro mensili in caso di disabilità media;
  • per ciascuna figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del 21 anno di età è prevista una maggiorazione dell’importo base pari a 80 euro mensili;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili (ISEE pari a 15.000 euro) che scende fino a 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro).

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

Viene riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

Per le madri che hanno meno di 21 anni, viene riconosciuta una maggiorazione all’importo base pari a 20 euro.

 

Ulteriore maggiorazione

Per le prime tre annualità è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, in presenza delle ulteriori seguenti condizioni:

  • ISEE non superiore a 25.000 euro;
  • effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

La maggiorazione mensile spetta:

  • per intero, a decorrere dal 1° marzo 2022, nell’anno 2022;
  • per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
  • per un importo pari a 1/3, nell’anno 2024, e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.

La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

 

Presentazione della domanda ed erogazione del beneficio

La domanda per il riconoscimento dell'assegno è presentata in modalità telematica all'INPS, ovvero presso gli istituti di patronato, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.

L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Tuttavia, nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare va comunicata entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN, oppure mediante bonifico domiciliato.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli importi:

Figlio 

ISEE pari o inferiore a 15.000 euro annui 

ISEE superiore a 15.000 ma inferiore o pari a 40.000 euro annui 

ISEE superiore a 40.000 euro annui 

Minorenne 

175 euro mensili 

Il valore si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro 

50 euro mensili 

Maggiorenne 

85 euro mensili 

Il valore si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro 

25 euro mensili 

Ciascun figlio successivo al secondo 

Maggiorazione dell’importo base pari a 85 euro mensili 

La maggiorazione dell’importo base si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore di maggiorazione dell’importo base pari a 15 euro 

Maggiorazione dell’importo base pari a 15 euro mensili 

Figlio minorenne con disabilità 

· in caso di non autosufficienza, maggiorazione dell’importo base di 105 euro mensili; 

· in caso di disabilità grave, maggiorazione dell’importo base di 95 euro mensili; 

· in caso di disabilità media maggiorazione dell’importo base di 85 euro mensili. 

Figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del 21 anno di età 

Maggiorazione dell’importo base pari a 80 euro mensili 

Figlio con disabilità di età pari o superiore a 21 anni 

85 euro mensili 

Il valore si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro mensili 

25 euro mensili 

 

 

 

 

 

Situazione 

ISEE pari o inferiore a 15.000 euro annui 

ISEE superiore a 15.000 ma inferiore o pari a 40.000 euro annui 

ISEE superiore a 40.000 euro annui 

Entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro 

Maggiorazione dell’importo base di 30 mensili 

L’importo si riduce gradualmente fino ad azzerarsi 

zero 

Madre con meno di 21 anni 

Maggiorazione dell’importo base di 20 euro 

Nucleo familiare con 4 o più figli 

Maggiorazione forfettaria di 100 euro mensili 

Notizia commercialista


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