Intendiamo informare sulla novità in tema di sicurezza sul lavoro, tenuto conto di quanto stabilito dal Decreto Legge n. 146/2021 (Il nuovo Decreto Fiscale).
Il tema è di interesse perché, come stabilito dalla nuova normativa, gravi violazioni in ordine alla sicurezza porteranno le autorità competenti all’emissione di un provvedimento di sospensione dell’attività di impresa.
È stabilito che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui sia accertata - nell’unità produttiva ispezionata - una delle seguenti circostanze:
In riferimento a tale ultima circostanza, quali sono in concreto le condizioni che, una volta accertate, prevedono l’adozione del provvedimento di sospensione?
Le riportiamo in tabella.
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Tipologia di violazione |
Condizione per l’adozione del provvedimento |
Condizioni per la revoca del provvedimento |
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Mancata elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) |
Il provvedimento può essere adottato con decorrenza immediata solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR. |
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Mancata presenza del DVR presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi |
Se il DVR non è presente sul luogo di lavoro, il provvedimento cautelare verrà comunque adottato ma con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo. In tal caso, se il documento viene prodotto con “data certa” antecedente al provvedimento interdittivo, il personale ispettivo provvederà all’annullamento del provvedimento di sospensione impartito (ferma restando la contestazione della sanzione amministrativa da 2.457,02 a 8.108,14 euro. |
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Prevenzione incendi, mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione |
Il provvedimento trova applicazione nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano di emergenza ed evacuazione. |
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Mancata formazione ed addestramento |
Il provvedimento va adottato solo quando non venga esibita la documentazione attestante la partecipazione obbligatoria del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento ovverosia nei seguenti casi:
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Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile |
Il provvedimento va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione (SPP) e non abbia altresì nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS). |
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Cantieri temporanei o mobili: mancata elaborazione piano operativo di sicurezza |
Il provvedimento può essere adottato solo nel caso in cui non sia stato elaborato, il POS (Piano Operativo di Sicurezza). N.B.: L’obbligo di redazione del POS non è previsto in caso di “mere forniture di materiali o attrezzature” (per esempio: mera fornitura di calcestruzzo in cantiere). |
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Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto |
La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI (dispositivi di protezione) contro le cadute dall’alto (e non anche nel caso in cui i lavoratori, pur provvisti, non li abbiano utilizzati). |
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Mancanza di protezioni verso il vuoto |
La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. |
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Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno |
La sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. |
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Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi |
Il provvedimento verrà adottato in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. |
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Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi |
Il provvedimento verrà adottato in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. |
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Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) |
Il provvedimento verrà adottato in assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento. |
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Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo |
Il provvedimento verrà adottato allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei relativi dispositivi (a prescindere dal soggetto che abbia concretamente posto in essere la condotta). |
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Nei prossimi mesi le attività di ispezione si faranno con ogni probabilità più stringenti.
È l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che lo ha specificato in una sua recente circolare: potenziamento delle sinergie ispettive con i servizi di prevenzione delle ASL, e adozione del provvedimento di sospensione a fronte della totale mancanza degli obblighi prevenzionistici.
Il consiglio che ci sentiamo di dare, dunque, è quello di verificare periodicamente - insieme al consulente sulla sicurezza - che la propria azienda rispetti tutti gli standard richiesti dalla norma (macchinari e attrezzature comprese).
Lo Studio Commercialista Venturini
