3 Ottobre 2023

Il nuovo Decreto Proroghe

Informiamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Proroghe, il n. 132 del 29.09.2023.

Di seguito si indicano le novità di maggiore interesse.

 

Anticipata la scadenza per l’utilizzo dei crediti d’imposta ener­gia e gas relativi al I° e II° trimestre 2023

👉 Il Decreto Proroghe anticipa dal 31.12.2023 al 16.11.2023 il termine entro il quale le imprese possono usufruire, in compensazione mediante il modello F24, dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al I° e al II° trimestre 2023.

📌 È importante dunque, per chi fosse interessato, richiedere ai proprio fornitori i conteggi di tali crediti, così da poterli utilizzare in compensazione entro la nuova scadenza del 16.11.2023.

 

Proroga della garanzia sui mutui per la prima casa

Il Decreto Proroghe sposta dal 30.9.2023 al 31.12.2023 il termine per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.

Tale fondo, lo ricordo, è destinato alla concessione di una garanzia pari all’80% della quota capitale, su mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250 mila euro, erogati a favore di chi acquista o decide di effettuare interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

La proroga riguarda i seguenti soggetti, che devono presentare un ISEE non superiore a 40 mila euro annui:

  • giovani coppie;
  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli IACP;
  • giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

 

Proroga dei termini dello smart working

Il Decreto differisce nuovamente il termine per il diritto allo smart working (così detto lavoro agile) per i lavoratori fragili.

In particolare, la norma proroga al 31.12.2023, il termine entro cui determinate categorie di lavoratori hanno diritto a richiedere di lavorare in smart working.

Dopo l’approvazione del nuovo decreto, e fino al nuovo termine del 31.12.2023, hanno diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile:

  • i lavoratori così detti “fragili”, come individuati dal Decreto Ministeriale 04.02.2022. Si tratta, per esempio, dei lavoratori soggetti a cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, bronco-pneumopatia ostruttiva cronica, epatite cronica, obesità;
  • lavoratori dipendenti del settore privato con figli under 14, per i quali il diritto alla prestazione con la modalità in esame spetta anche in assenza di accordo individuale, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
  • i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19 in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

 

Lo Studio Commercialista Venturini

Notizia commercialista


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