Informiamo che, per le società di capitali, è operativo il nuovo Registro dei titolari effettivi tenuto presso le Camere di Commercio.
A decretarne l’operatività è stato il decreto del MIMIT del 29.09.2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 09.10.2023.
Viene previsto che gli amministratori comunichino alla Camera di Commercio territorialmente competente i nominativi dei titolari effettivi della società che amministrano, sottoscrivendo digitalmente in proprio la comunicazione telematica.
Per le società di capitali già costituite alla data del 09.10.2023, tale obbligo deve essere adempiuto entro il prossimo 11.12.2023.
Per le società di capitali di nuova costituzione (costituite, cioè, dal 10.10.2023), invece, la comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese.
Eventuali variazioni di dati andranno comunicate entro 30 giorni dall’atto che ha dato luogo alla variazione.
Infine, i dati comunicati dovranno essere confermati annualmente, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma.
📌 Per le società di capitali, la conferma dei dati potrà essere presentata contestualmente al deposito del bilancio, allegandola alla relativa pratica.
💰 L’invio delle comunicazioni (iscrizione, variazione e conferma dei dati e delle informazioni) è soggetto ai diritti di segreteria, pari a 30 euro per ciascun invio.
👉 L’omessa comunicazione dei dati dei titolari effettivi comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa, che va da un minimo di 103 euro ad un massimo di 1.032 euro, comminata in capo a ciascun amministratore. Tuttavia, se la comunicazione viene effettuata nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine, tale sanzione è ridotta ad un terzo.
👉 La falsa comunicazione, invece, comporta una sanzione di natura penale, che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché una multa da 10.000 a 30.000 euro.
❓ Ma chi sono i titolari effettivi delle società di capitali?
In generale si definisce titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, ovvero il relativo controllo.
❓ Come individuare il titolare effettivo di una società di capitali?
Il D.Lgs. n. 231/2007 specifica il criterio da seguire.
È titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche che detengono la proprietà diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale.
Tuttavia, qualora l’assetto proprietario non consenta di individuare alcun soggetto che abbia una tale partecipazione, si considerano nell’ordine i seguenti requisiti:
👉 In generale, dunque, il primo requisito da considerare è la partecipazione al capitale sociale, che deve essere superiore al 25%.
Infine, segnaliamo che tale obbligo occorre anche per:
Per i primi, ad agire, dovranno essere il fondatore o coloro cui è attribuita la rappresentanza legale e l'amministrazione.
Per i secondi, invece, il fiduciario del trust, o degli istituti giuridici ad esso affini.
Lo Studio Commercialista Venturini
