Ricordiamo che dall'01.01.2024 anche i forfettari sono obbligati all'utilizzo della fattura elettronica, indipendentemente dai ricavi o dai compensi dichiarati nell'anno precedente.
👉 Restano ancora esclusi dalla fattura elettronica i soggetti che svolgono prestazioni sanitarie, e che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS).
L'obbligo di utilizzare la fatturazione elettronica comporta anche la necessità di conservare in modalità digitale le fatture emesse e ricevute. Per farlo, il forfettario può avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle Entrate, che porterà in conservazione per 15 anni ogni documento elettronico transitato dallo SDI (Servizio di Interscambio).
Avere l'obbligo di emettere le fatture in formato elettronico, significa dover gestire elettronicamente anche i documenti di acquisto; sarà pertanto necessario dotarsi di un codice SDI (indirizzo telematico), o di una PEC, al quale far recapitare le fatture elettroniche da parte dei fornitori.
Infine, con l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica, anche i forfettari sono chiamati ad effettuare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (così detto "nuovo esterometro"), con la quale comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
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