Si informa della novità del nuovo concordato preventivo biennale (così detto CPB), che interesserà il 2024 e il 2025, e che prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito sui cui si dovranno pagare le imposte e l’IRAP.
π In sostanza, sulla base di dati che verranno comunicati nei prossimi mesi all’Agenzia delle Entrate, le aziende e i professionisti riceveranno da parte dell’Amministrazione finanziaria una proposta di questo tipo: per il prossimo biennio dichiara il reddito che ti propongo e paga le imposte relative, tutto questo indipendentemente dal reddito che avrai effettivamente realizzato.
π Con l’adesione al concordato preventivo biennale, i periodi coinvolti dal nuovo istituto non potranno essere sottoposti agli accertamenti. Tuttavia, anche i soggetti in regime di concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.
β Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, sarà intensificata l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo, o ne decadono.
Il nuovo concordato biennale è riservato:
Per accedere al concordato preventivo biennale, il contribuente, con riferimento al periodo d'imposta 2023:
π I debiti oggetto di rateazione o di sospensione non concorrono al limite di 5.000 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.
Sono previste anche diverse cause di esclusione:
π Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di concordato (2024 e 2025 per i soggetti ISA, e il solo 2024 per i forfettari).
π L'accettazione della proposta da parte delle società di persone vincola anche i soci.
Allo scadere del periodo oggetto di concordato, l'Agenzia delle Entrate formulerà un'ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso, e in assenza di cause di esclusione.
π Il reddito concordato con l’Agenzia delle Entrate dovrà eventualmente essere variato in sede di dichiarazione dei redditi solo ed esclusivamente in riferimento a determinate voci straordinarie, come le plusvalenze e le minusvalenze, le sopravvenienza attive e passive, i redditi da partecipazione e le perdite fiscali.
Nel periodo oggetto di concordato i contribuenti sono in ogni caso tenuti a:
β Ai fini previdenziali, il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato, così da maturare un importo maggiore della pensione.
π Circostanze eccezionali (che saranno individuate da un Decreto Ministeriale) che determinino minori redditi effettivi, o un minor valore della produzione netta ai fini IRAP, superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato determineranno la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.
Il reddito effettivamente prodotto dal contribuente nei periodi di imposta oggetto di concordato rileva:
π In sostanza, per tali casi, non si tiene quindi conto del reddito concordato proposto dall'Agenzia delle Entrate.
Il concordato perde efficacia nei seguenti casi:
Esistono anche diverse cause che fanno decadere dal concordato, tra le quali le più rilevanti sono:
Lo Studio Commercialista Venturini
