20 Marzo 2024

Il concordato preventivo biennale - nuovo "accordo" con il fisco?

Si informa della novità del nuovo concordato preventivo biennale (così detto CPB), che interesserà il 2024 e il 2025, e che prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito sui cui si dovranno pagare le imposte e l’IRAP.

πŸ‘‰ In sostanza, sulla base di dati che verranno comunicati nei prossimi mesi all’Agenzia delle Entrate, le aziende e i professionisti riceveranno da parte dell’Amministrazione finanziaria una proposta di questo tipo: per il prossimo biennio dichiara il reddito che ti propongo e paga le imposte relative, tutto questo indipendentemente dal reddito che avrai effettivamente realizzato.

πŸ‘‰ Con l’adesione al concordato preventivo biennale, i periodi coinvolti dal nuovo istituto non potranno essere sottoposti agli accertamenti. Tuttavia, anche i soggetti in regime di concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.
βœ‹ Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, sarà intensificata l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo, o ne decadono.

 

Il nuovo concordato biennale è riservato:

  • alle aziende e ai professionisti che applicano gli ISA, cioè gli indici Sintetici di Affidabilità (gli ex Studi di Settore), per cui sono esclusi, per esempio, i soggetti che dichiarano ricavi o compensi per importi superiori a 5.164.569 euro;
  • ai contribuenti che applicano il regime forfetario (πŸ‘‰ per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il solo periodo d'imposta 2024).

 

Per accedere al concordato preventivo biennale, il contribuente, con riferimento al periodo d'imposta 2023:

  • non deve avere debiti tributari;
  • oppure deve aver estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l'accettazione della proposta.

πŸ‘‰ I debiti oggetto di rateazione o di sospensione non concorrono al limite di 5.000 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.

 

Sono previste anche diverse cause di esclusione:

  • l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (2021, 2022 e 2023);
  • la condanna per reati tributari, o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (2021, 2022 e 2023);
  • l’inizio dell’attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023).

 

πŸ‘‰ Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di concordato (2024 e 2025 per i soggetti ISA, e il solo 2024 per i forfettari).
πŸ‘‰ L'accettazione della proposta da parte delle società di persone vincola anche i soci.

 

Allo scadere del periodo oggetto di concordato, l'Agenzia delle Entrate formulerà un'ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso, e in assenza di cause di esclusione.

 

πŸ‘‰ Il reddito concordato con l’Agenzia delle Entrate dovrà eventualmente essere variato in sede di dichiarazione dei redditi solo ed esclusivamente in riferimento a determinate voci straordinarie, come le plusvalenze e le minusvalenze, le sopravvenienza attive e passive, i redditi da partecipazione e le perdite fiscali.

 

Nel periodo oggetto di concordato i contribuenti sono in ogni caso tenuti a:

  • presentare le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP;
  • rispettare gli ordinari obblighi contabili;
  • effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.

 

βœ‹ Ai fini previdenziali, il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato, così da maturare un importo maggiore della pensione.

 

πŸ‘‰ Circostanze eccezionali (che saranno individuate da un Decreto Ministeriale) che determinino minori redditi effettivi, o un minor valore della produzione netta ai fini IRAP, superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato determineranno la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.

 

Il reddito effettivamente prodotto dal contribuente nei periodi di imposta oggetto di concordato rileva:

  • in tutti i casi in cui, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si fa riferimento al possesso di requisiti reddituali;
  • ai fini ISEE.

πŸ‘‰ In sostanza, per tali casi, non si tiene quindi conto del reddito concordato proposto dall'Agenzia delle Entrate.

 

Il concordato perde efficacia nei seguenti casi:

  • se durante il periodo oggetto di concordato viene modificata l'attività (ad eccezione del caso in cui per la nuova attività sia prevista l'applicazione dello stesso ISA, o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
  • se durante il periodo oggetto di concordati venga cessata l'attività.

 

Esistono anche diverse cause che fanno decadere dal concordato, tra le quali le più rilevanti sono:

  • l’accertamento di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per importi superiori al 30% dei ricavi dichiarati, per il periodo oggetto di concordato e quello precedente;
  • l’omessa presentazione della dichiarazione;
  • la condanna per reati tributari, o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
  • l’emersione di debiti tributari;
  • l’omesso versamento delle imposte derivanti dal concordato.

 

Lo Studio Commercialista Venturini

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