5 Luglio 2024

Nuovi vincoli all'utilizzo in compensazione di crediti fiscali e agevolativi nel modello F24

Si informa che dallo scorso 01.07.2024 sono in vigore nuovi divieti all'utilizzo in compensazione di somme fiscali a credito nei modelli F24; inoltre è prevista l'estensione generalizzata della necessità di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per il pagamento di modelli F24 che presentano crediti in compensazione.

Le novità, come detto, sono due:

  • il divieto di utilizzo in compensazione nei modelli F24 di crediti fiscali in presenza di debiti erariali e relativi accessori (o relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate) affidati all’agente della riscossione, scaduti e non pagati, per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro;
  • l’estensione generalizzata dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti.

 

In sostanza, quindi, se in Agenzia delle Entrate Riscossione sono presenti delle cartelle esattoriali per debiti erariali e relativi accessori, scaduti e non pagati, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, non sarà più possibile pagare modelli F24 che presentino degli importi a credito in compensazione.

๐Ÿ‘‰ Sarà possibile tornare ad usare in compensazione i crediti solo se:

  • viene saldato l’intero importo del debito iscritto a ruolo (estinguendo del tutto il debito);
  • oppure se viene pagato l’importo di debito che permette di scendere fino alla soglia dei 100.000 euro.

Facciamo un esempio.

Se in Agenzia delle Entrate Riscossione c’è un ruolo scaduto per 130.000,00 euro, e il contribuente ha un credito compensabile per 200.000,00 euro, non potrà più utilizzare i 200.000,00 euro di credito in compensazione nei modelli F24.

La compensazione verrà ripristinata solo se il ruolo sarà estinto per almeno 30.000,00 euro.

 

๐Ÿ‘‰ Per poter scendere fino alla soglia di 100.000 euro, e impedite così che operi il divieto di compensazione, è possibile pagare il debito anche utilizzando in compensazione crediti di natura erariale.

 

Ai fini del calcolo del limite dei 100.000 euro non rilevano:

  • i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione giudiziale, oppure di sospensione amministrativa;
  • i debiti oggetto di dilazione (cioè di un piano di rateizzazione), per i quali i pagamenti siano regolari e non sia dunque intervenuta decadenza.

 

๐Ÿ‘‰ In sostanza, se i debiti iscritti a ruolo vengono interamente rateizzati (o anche solo in parte, in riferimento al debito che fa scendere fino alla soglia) - e si mantiene regolare il pagamento delle rate - non scatta il divieto di utilizzo in compensazione dei crediti fiscali.

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui scatti il divieto di compensazione, tale divieto si applica, non solo ai crediti relativi alle imposte erariali (tipicamente: redditi, IRAP, IVA, imposta di registro), ma anche, a titolo esemplificativo:

  • ai crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
  • ai crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
  • ai crediti d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi 4.0;
  • ai crediti relativi ai bonus edilizi, cioè ai crediti d’imposta derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;
  • agli altri crediti di natura agevolativa.

 

๐Ÿ‘‰ Il divieto in esame non si applica, invece, alla compensazione dei crediti relativi ai contributi previdenziali INPS e ai premi INAIL; di conseguenza, i contribuenti che maturano crediti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL potranno utilizzarli in compensazione nel modello F24, anche in presenza di somme affidate all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro, scadute e non pagate.

 

Lo Studio Commercialista Venturini

Notizia commercialista


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