26 Settembre 2024

La patente a punti sui cantieri edili

 

Si informa che, a decorrere dal 01.10.2024, sono tenuti al possesso di una specifica patente dotata di crediti (patente a punti) le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
πŸ‘‰ Sul punto, si precisa che per cantiere temporaneo o mobile si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

I lavori edili e di ingenieria civile sono definiti dall'Alleago X del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza):

ALLEGATO X

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

  1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

 

Il rilascio della patente - in formato digitale - è effettuato dal competente Ispettorato territoriale del Lavoro (ITL) una volta accertato il possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  • iscrizione alla Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza);
  • adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza);
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

πŸ‘‰ La patente a punti serve per poter entrare ed operare “fisicamente” in un cantiere edile.

In modo particolare, la patente in questione è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Tuttavia, rimane possibile operare con una dotazione di crediti inferiore a 15 solo nell'ipotesi di completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti.

πŸ‘‰ I punti accreditati possono essere decurtati in seguito alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo.

Nella tabella seguente riporto le tipologie di violazioni e la relativa decurtazione dei crediti:

 

Accertamenti e provvedimenti definitivi

Decurtazione

Accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I del D.Lgs. 81/2008, rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (come, per esempio, la mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi, la mancata formazione ed addestramento, la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile, ecc…)

- 10 crediti

Accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori a rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori indicati nell'Allegato XI (come, per esempio, i lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche, a radiazioni ionizzanti, oppure quelli svolti in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione, quelli che espongono a rischio di annegamento, ecc...)

- 7 crediti

provvedimenti sanzionatori per il lavoro nero di cui all'articolo 3, comma 3 e seguenti del D.L. 12/2002 (c.d. "maxisanzione").

- 5 crediti

Riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

  • la morte;
  • un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale;
  • un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 40 giorni.

- 20 crediti (morte)

- 15 crediti (inabilità permanente)

- 10 crediti (inabilità temporanea assoluta)

 

Qualora dagli infortuni derivi la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, il competente Ispettorato territoriale del Lavoro (ITL) può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.

❓ Come recuperare i crediti decurtati?

È possibile reintegrare i punti decurtati a seguito della frequenza di specifici corsi finalizzati a fornire al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla sede dell'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) competente per territorio.
In ogni caso, i crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15.

Trascorsi due anni dalla notifica dei provvedimenti di decurtazione dei crediti o di sospensione della patente, previa trasmissione al competente Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) di copia dell'attestato di frequenza di uno dei citati corsi, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di decurtazione o sospensione della patente.

 πŸ‘‰ ATTENZIONE! L'attività svolta nei cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti (fatta salva l'ipotesi di completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto) comporta :

  • il pagamento di una sanzione amministrativa che va da 6.000 a 12.000 euro;
  • l'esclusione per un periodo di 6 mesi dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici.

 

Premesso tutto questo, preme capire chi siano le imprese e i lavoratori autonomi che abbiano l’obbligo di attivare la patente a punti.

La norma parla di:

  • imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e
  • lavoratori autonomi, incluse le ditte individuali senza lavoratori, come, per esempio, idraulici ed elettricisti

che operano "fisicamente" nei cantieri.

πŸ‘‰ Per espressa previsione normativa sono esclusi:

  • i soggetti che effettuano mere forniture che, quindi, transitano nel cantiere unicamente per il tempo necessario a effettuare la consegna;
  • i soggetti che effettuano prestazioni di natura intellettuale (come, per esempio, ingegneri, architetti, geometri, ecc…).

Sulla base di quanto previsto dalla norma, è fondamentale capire se la propria impresa o la propria ditta individuale (lavoratore autonomo) rientri o meno nel perimetro dell’obbligo.

 

πŸ“Œ La patente a punti va richiesta telematicamente, tramite il portale dell’Ispettorato, operativo già a partire dall’01.10.2024, data di entrata in vigore della nuova normativa.

Tuttavia, in fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, utilizzando apposiuto modello, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31.10.2024, e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
πŸ‘‰ A partire dal 01.11.2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

 

Lo Studio Commercialista Venturini

Notizia commercialista


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