14 Ottobre 2024

Ulteriore novitΓ  del concordato preventivo biennale - ravvedimento speciale per gli anni dal 2018 al 2022

Si informa dell’ulteriore novità prevista per le partite IVA soggette agli ISA (πŸ‘‰ non i forfetari, dunque) che, entro il prossimo 31.10.2024 (termine perentorio) decideranno di aderire al concordato preventivo biennale (CPB).

πŸ‘‰  La novità, introdotta dalla conversione in legge del Decreto Omnibus - avvenuta in data 07.10.2024 - riguarda la possibilità per i soggetti ISA che aderiscono al CPB di applicare uno speciale ravvedimento operoso per gli anni dal 2018 al 2022, evitando così che l’Agenzia delle Entrate possa procedere ad accertamento. Per aderire al ravvedimento speciale, è necessario versare un’imposta sostitutiva in riferimento a ciascuna delle annualità (2018, 2019, 2020, 2021 e 2022) che si intendono “sanare”. È possibile, quindi, decidere si ravvedere solo alcune o tutte le annualità previste.

Vediamo in sintesi la norma che cosa prevede.

Come detto, possono aderire a tale ravvedimento speciale i contribuenti che, nelle annualità interessate:

  • hanno applicato gli ISA (gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale);
  • hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024.

πŸ‘‰  Come detto, per ciascuna delle annualità che si intende sanare, sarà necessario versare un’imposta sostitutiva (di IRPEF, addizionali, IRES e IRAP), e dunque versare un’imposta ulteriore rispetto a quelle già pagate sui redditi prodotti nelle annualità interessate.

 

❓ Su quale base imponibile si calcola tale nuova imposta sostitutiva?

Per definire la base imponibile è necessario maggiorare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo, e il valore della produzione netta ai fini IRAP già dichiarati in ciascuna annualità interessata dal ravvedimento, di un valore che varia al variare del punteggio ISA ottenuto in ciascuna di dette annualità.

In modo particolare, presi a riferimento i redditi di impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta ai fini IRAP dichiarati nel 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, questi vengono maggiorati di un importo pari a:

 

Voto ISA

Incremento del reddito/VPN IRAP

10

5%

Pari o superiore a 8 e inferiore a 10

10%

Pari o superiore a 6 e inferiore a 8

20%

Pari o superiore a 4 e inferiore a 6

30%

Pari o superiore a 3 e inferiore a 4

40%

Inferiore a 3

50%

 

πŸ’‘ Così, per esempio, se un contribuente intende “sanare” una situazione irregolare del 2019 prima che se ne accorga l’Agenzia delle Entrate - e per il 2019 il contribuente ha preso un voto ISA pari a 7 - per calcolare la base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva dovrà maggiorare il reddito e il valore della produzione netta ai fini IRAP dichiarati nel 2019 di un 20%.

 

❓ A Quanto ammonta l’imposta sostitutiva?

Una volta calcolata la base imponibile, è necessario stabilire l’aliquota dell’imposta sostitutiva. Anche in questo caso, l’aliquota varia al variare del voto ISA preso nell’annualità di riferimento.

In modo particolare:

 

Imposta sostitutiva (di IRPEF, addizionali, IRES e IRAP)

Voto ISA

Periodo d’imposta

Aliquota

Pari o superiore a 8

2018, 2019 e 2022

10%

2020 e 2021

7%

Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8

2018, 2019 e 2022

12%

2020 e 2021

8,4%

Inferiore a 6

2018, 2019 e 2022

15%

2020 e 2021

10,5%

 

Imposta sostitutiva dell’IRAP

Voto ISA

Periodo d’imposta

Aliquota

Qualsiasi

2018, 2019 e 2022

3,9%

2020 e 2021

2,73%

 

πŸ‘‰ Le aliquote per i periodi d’imposta 2020 e 2021 sono ridotte, perché tengono conto degli effetti della pandemia da COVID-19.

πŸ’‘ Tornando all’esempio di prima, una volta che il reddito di impresa o di lavoro autonomo, e la base imponibile IRAP sono state maggiorate del 20%, su tale maggiorazione di applicherà l’imposta sostitutiva del 12% (voto ISA 7).

Ai fini IRAP l’aliquota da applicare sulla maggiorazione è sempre del 3,90% (ridotta al 2,73% per i periodi COVID - 2020 e 2021).

πŸ“’ Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000,00 euro.

 

❓ Quando si paga questa imposta sostitutiva?

L’imposta sostitutiva definita per ciascuna annualità che si intende “sanare” deve essere versata:

  • in unica soluzione entro il 31.03.2025;
  • oppure, a partire dal 31.3.2025, se di intende pagare in modo rateale, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale.

In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.

Inoltre, il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Il ravvedimento perde efficacia e, dunque, la protezione dagli accertamenti viene meno, nel caso in cui:

  • il contribuente decada dal concordato preventivo biennale 2024/2025;
  • il contribuente risulti destinatario di una misura cautelare, personale o reale, o venga rinviato a giudizio, per aver commesso nei periodi d’imposta dal 2018 al 2022 reati tributari, o reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
  • si verifichi il mancato perfezionamento del ravvedimento speciale in quanto si è decaduti dalla rateazione.

πŸ‘‰ Infine, si sottolinea come i termini per l’accertamento delle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 sono prorogati al 31.12.2027 nel caso in cui contemporaneamente:

  • il contribuente è soggetto agli ISA;
  • il contribuente ha aderito al concordato preventivo biennale 2024/2025;
  • il contribuente ha aderito al regime del ravvedimento speciale per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021.

πŸ‘‰ La proroga dei termini per l’accertamento è limitata agli anni per i quali si è scelto di optare per il ravvedimento speciale.

 

Lo Studio Venturini Commercialista

Notizia commercialista


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