15 Novembre 2024

Novità per il Bonus Natale - ampliata la platea dei destinatari

Informiamo che in data 14.11.2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 167/2024, che apporta una significativa novità al cosiddetto Bonus Natale, ampliandone, di fatto, la platea.

👉 La norma in questione modifica il requisito famigliare, prevedendo ora il solo requisito di avere almeno un figlio a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.

📢 Non è più previsto, dunque, che tra i famigliari a carico sia presente anche il coniuge.

💡 Ricordo che la normativa stabilisce che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia con reddito complessivo annuale uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili; tale limite è di 4.000 euro in caso di figli di età non superiore a 24.

Il nuovo Decreto Legge stabilisce inoltre un principio importante, ovvero che l'indennità di 100 euro del Bonus Natale non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

👉 Per convivente si intendono i conviventi di fatto, per il cui accertamento si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica.

Alla luce delle novità in vigore dal 14.11.2024, riepilogo sinteticamente la disciplina del bonus riservato unicamente ai lavoratori dipendenti.

Il Bonus Natale è una vera e propria indennità, pari a 100 euro, che viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti di reddito e familiari, che sarà erogata in occasione della tredicesima mensilità.

I requisiti che il lavoratore deve possedere sono i seguenti:

  • un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nel 2024.

Per determinare il reddito complessivo rilevano:

      • i redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni;
      • i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva del regime forfetario;
      • le mance assoggettate all’imposta sostitutiva;
      • la quota esente dei redditi agevolati riconosciuta per il rientro in Italia di ricercatori e docenti, e dei lavoratori impatriati;
      • la quota di agevolazione ACE;

👉 non si tiene conto, invece, del reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze;

  • un’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente;
  • almeno un figlio a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.

📢 L’indennità spetta a prescindere dal tipo di contratto, che può essere sia a tempo determinato, che a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale.

Come detto, la misura dell’indennità è pari a 100,00 euro, e va rapportata al periodo di lavoro, e cioè in base ai giorni di lavoro che danno diritto alla retribuzione.

👉 l’importo di 100 euro non è soggetto a imposizione fiscale, cioè è esente da tassazione.

L’indennità è riconosciuta direttamente dal datore di lavoro insieme alla tredicesima mensilità.

Tuttavia il riconoscimento non è automatico. Infatti l’indennità viene erogata su richiesta del lavoratore, il quale deve autocertificare il possesso di tutti i requisiti per averne il diritto, indicando anche il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli.

Il datore di lavoro eroga in busta paga la somma - che recupera immediatamente tramite compensazione nel modello F24 - e a fine anno è tenuto a verificare in sede dei conguaglio se l’importo spetti veramente, provvedendo al suo recupero qualora l’indennità si riveli non spettante.

📢 La richiesta dell’indennità da parte del lavoratore deve essere presentata:

  • ad un solo datore di lavoro, in caso di presenza di più datori di lavoro;
  • all’ultimo datore di lavoro, in caso di precedenti rapporti di lavoro cessati durante l’anno.

L‘indennità, qualora non riconosciuta dal datore di lavoro, potrà essere percepita direttamente nella dichiarazione dei redditi.

 

Lo Studio Commercialista Venturini

Notizia commercialista


INDIETRO