Informiamo della pubblicazione della nuova Legge di Bilancio 2025 - la Legge n. 207/2024 - in vigore dall’01.01.2025.
Si informa inoltre che è stato pubblicato anche il cosiddetto Collegato Lavoro - la Legge n. 203/2024 - in vigore dal 12.01.2025.
Di seguito si propone una sintesi delle principali novità in materia di lavoro.
Legge di Bilancio in vigore dall’01.01.2025
Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente
Le Legge di Bilancio conferma le regole 2024.
Pertanto, a favore de lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro è prevista una somma a titolo trattamento integrativo pari a 1.200 euro annui (i cosiddetti 100 euro al mese).
Per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, invece, il trattamento integrativo spetta solo a condizione che l’IRPEF lorda sia inferiore a determinate detrazioni normativamente previste, e che l’importo dello stesso sia pari proprio alla differenza tra tali detrazioni e l’IRPEF lorda, fino all’importo massimo annuo di 1.200 euro.
Misure per la riduzione del cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti
Viene abbandonato il meccanismo previsto fino al 31.12.2024 per aumentare il netto in busta paga dei lavoratori (taglio del cuneo fiscale) attraverso una riduzione dei contributi previdenziali INPS a loro carico pari al 6/7%.
Per abbattere il cuneo fiscale, ovvero la differenza tra il lordo e il netto della busta paga, è stata prevista una nuova misura.
π Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, esclusi i pensionati, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
Per individuare la percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente va rapportato all’intero anno.
ποΈ Questa misura è a carico dello Stato: i datori di lavoro compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui sopra mediante l’istituto della compensazione nel modello F24.
π Se i titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) hanno invece un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda (sconto sulle imposte), rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
Detrazioni per familiari a carico
La nuova Legge di Bilancio ha previsto che la detrazione per figli a carico si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata.
Inoltre, viene limitata ai soli ascendenti (genitori e nonni) la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli.
Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.
Decontribuzione lavoratrici con figli
La Legge di Bilancio 2025 prevede l’esonero contributivo parziale per le lavoratrici:
π Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027, per le lavoratrici madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
ποΈ Per gli anni 2025 e 2026 la nuova decontribuzione parziale non spetta alle lavoratrici madri di tre o più figli beneficiarie della decontribuzione totale prevista dalla scorsa Legge di Bilancio 2024; infatti le stesse potranno continuare a fruire dell’esonero totale.
π L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua.
Congedo parentale
La nuova Legge prevede che le tre mensilità di congedo parentale non trasferibili, dall’01.01.2025 siano elevate, in alternativa tra i genitori:
Tassazione dei fringe benefit per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti
Viene modificata la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
In particolare, per i veicoli di nuova immatricolazione (2025) concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’01.01.2025, il fringe benefit è calcolato come segue:
π Per le autovetture immatricolate e concesse in uso promiscuo fino al 31.12.2024, e ancora in uso ai dipendenti nel 2025, invece, si continuano ad applicare le disposizioni della precedente disciplina, che prevede che i diversi valori di fringe benefit delle autovetture siano differenziati in funzione della quantità di CO2 immessa nell’aria dal veicolo.
Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 con incremento della soglia di esenzione
La Legge di Bilancio 2025 ripropone gli stessi valori di esenzione del 2024.
Per tale motivo la soglia di non imponibilità dei fringe benefit (cioè dei beni e dei servizi erogati in natura dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti) per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:
π Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
Fabbricati locati a dipendenti neoassunti trasferiti
La Legge di Bilancio 2025 prevede che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito del lavoratore entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
Tale disposizione si applica ai soggetti:
Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato
Confermata la misura dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato del 2024.
Tale imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, viene quindi ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027.
Nuovo requisito per la fruizione della NASpI
La Legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo requisito contributivo per la fruizione della NASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall’01.01.2025.
π In particolare, per i lavoratori che, nei 12 mesi antecedenti all’evento di disoccupazione che conferisce il diritto alla fruizione della NASpI, hanno presentato dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sarà infatti possibile accedere al beneficio solo nel caso in cui abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo impiego.
In altre parole, se il lavoratore si dimette da un’azienda o risolve consensualmente il rapporto di lavoro, e nei 12 mesi successivi viene assunto da un altro datore e da questi licenziato (oppure termina il contratto a tempo determinato senza proroga), non matura il diritto alla NASpI laddove il nuovo rapporto non sia durato almeno 13 settimane.
Misure di flessibilità in uscita - Proroga
Vengono prorogate anche per il 2025 le principali forme di flessibilità in uscita, quali:
Opzione donna
Viene prorogato il diritto al trattamento pensionistico anticipato “Opzione donna” consentendone l’accesso alle lavoratrici:
che entro il 31.12.2024 hanno maturato almeno 35 anni di contribuzione e 61 anni di età anagrafica, ridotta di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni.
Pensione “Quota 103”
Viene prorogato per il 2025 il possibile accesso alla pensione anticipata flessibile, riconosciuto a coloro che sono in possesso di un’età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni.
Tali requisiti dovranno essere perfezionati entro il 31.12.2025.
APE sociale
Viene prorogata anche per il 2025 la possibilità di accedere all’APE sociale, che consiste in un’indennità erogata dall’INPS per sostenere il reddito del lavoratore;
dai 63 anni e 5 mesi di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (67 anni).
Tale beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Incentivo per la rinuncia a “Quota 103” e alla pensione anticipata
Viene riproposto anche per l’anno 2025 l’incentivo riconosciuto a coloro che, pur avendo maturato entro il 31.12.2025 i requisiti per accedervi, decidono di non beneficiare della pensione anticipata flessibile (“Quota 103”).
L’incentivo in questione viene riconosciuto anche per coloro che conseguono i requisiti contributivi per poter accedere alla pensione anticipata e decidono di non beneficiarne.
L’esercizio di tale opzione determina la rinuncia all’accredito contributivo della quota dei contributi a carico del lavoratore, con il conseguente venir meno di ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del dipendente.
La somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore avrebbe dovuto versare qualora non fosse stata esercitata la facoltà in parola, verrà quindi corrisposta interamente al lavoratore e non concorrerà a formare il reddito ai fini fiscali.
Utilizzo della previdenza complementare per l’accesso alla pensione in regime “contributivo puro”
In relazione ai lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente all’01.01.1996 (i cosiddetti “contributivi puri”), si consente la possibilità di utilizzare il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per concorrere al raggiungimento degli importi soglia mensili dell’assegno sociale fissati per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata.
In sostanza, al solo fine di raggiungere la soglia mensile minima richiesta per poter accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata, sarà possibile “sommare” all’importo della pensione maturata il valore della rendita mensile derivante dalla previdenza complementare a cui si partecipa.
Collegato Lavoro in vigore dall’12.01.2025
Contratto a tempo determinato - durata del periodo di prova
Per i contratti tempo determinato viene finalmente definita la modalità di calcolo del periodo di prova.
In modo particolare, la durata del periodo di prova nei contratti a termine è stabilita in un giorno di effettivo lavoro per ogni 15 giorni di calendario, con una durata minima pari a due giorni, e una durata massima pari a:
Dimissioni per fatti concludenti
Questa è una norma molto importante, la cui ratio è quella di colpire i lavoratori cosiddetti “furbetti”, che sono soliti assentarsi dal lavoro senza alcuna giustificazione, al solo scopo di farsi licenziare e accede così alla NASPI.
Il Collegato Lavoro ora prevede che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di indicazione contrattuale, per oltre 15 giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore.
Si tratta delle cosiddette “dimissioni per fatti concludenti”.
Il datore di lavoro che si trova ad affrontare un caso del genere:
π Tali dimissioni non scattano, tuttavia, se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.
Una volta consolidate le dimissioni per fatti concludenti:
Rateazione debiti contributivi
Grazie al Collegato Lavoro, aumenta da 24 mesi a 60 mesi la durata delle rateazioni di debiti contributivi che possono essere concesse da INPS e INAIL.
Nulla cambia rispetto alla previsione che la concessione della dilazione è subordinata:
Sospensione adempimenti per professionisti
In caso di parto, o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza.
La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve produrre un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante:
La sospensione è prevista anche in caso di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne, ovvero per intervento chirurgico dello stesso.
Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalla dimissione dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve produrre un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
Lo Studio Commercialista Venturini
