Si informato i professionisti delle novità introdotte dal recente D.Lgs. n. 192/2024, di riforma dei redditi IRPEF/IRES, e in vigore dal 31.12.2024.
π La novità, molto operativa, riguarda il riaddebito analitico al proprio cliente delle spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute per l’esecuzione del proprio incarico e della propria prestazione.
Secondo quanto stabilito dalla nuova norma, non concorrono a formare il reddito del professionista (e quindi NON sono tassate) le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dal professionista (vitto, alloggio, viaggio) per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al proprio cliente.
π Rispetto a quanto era stabilito dalla norma precedente, è una novità sostanziale: prima, infatti, il rimborso delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico, e poi addebitate analiticamente al proprio cliente, era considerato a tutti gli effetti un compenso, quindi tassato. Per il porofessionista ordinario (quindi non in regime forfetario), il costo sostenuto per il vitto, l’alloggio e il viaggio, era allo stesso tempo deducibile, cioè “scaricabile” dal proprio reddito.
In sostanza:
π Mentre per il professionista ordinario tale meccanismo era fiscalmente neutro (spendevo 100, che potevo dedurre, e chiedevo a rimborso 100 che tassavo => incasso - spesa (reddito da tassare) = 0), il problema si è sempre posto per il professionista in regime forfetario, che non poteva dedurre i costi sostenuti durante lo svolgimento del proprio incarico, e che invece doveva tassare i rimborsi richiesti, in quanto, appunto, considerati compensi a tutti gli effetti.
A partire dal 2025, invece, i rimborsi, e le relative spese oggetto di rimborso (vitto, alloggio, viaggio), sono fiscalmente irrilevanti, e questo vuol dire che:
Per il professionista ordinario cambia poco (dal 2025 spendo 100, che non posso più scaricare, incasso 100 a titolo di rimborso, che però non tasso più).
π‘ Il vero vantaggio ce l’ha il professionista in regime forfetario. Infatti, la spesa sostenuta continua a non poter essere dedotta, ma ora il rimborso ottenuto dal cliente non è più tassato perché non è più considerato un compenso!
Tuttavia, è bene chiarire il meccanismo alla base della novità:
π’ Per intenderci ancora meglio: nulla cambia rispetto alla precedente disciplina se le spese sostenute dal professionista sono addebitate al proprio cliente indistintamente, indicando in fattura, per esempio, una somma generica a titolo di rimborso spese, senza alcuna indicazione analitica delle spese stesse, oppure con un addebito di somme diverse rispetto a quelle effettivamente documentate a mano del professionista. In tal caso, infatti, i rimborsi continuano ad assumere natura di compenso (e si applica la precedente disciplina).
Quindi è importante che la richiesta di rimborso delle spese sostenute (vitto, alloggio, viaggio) sia puntuale a analitica.
Si consideri inoltre che, se, come detto, il rimborso analitico non è più considerato compenso, questo, in sede di fatturazione, non dovrà nemmeno più essere assoggettata alla rivalsa INPS (2%, 4%, ecc…).
Inoltre, per i professionisti ordinari (non forfetari, quindi), da un punto di vista IVA nulla cambia rispetto a prima: i rimborsi continuano dunque ad essere assoggettati all’imposta (22%).
Operativamente è quindi molto importante iniziare a fatturare correttamente le richieste di rimborsi analitici ai propri clienti.
Propongo un esempio, distinguendo tra il professionista ordinario e quello forfetario.
Un professionista, nello svolgere un incarico per il proprio cliente, matura un compenso di 1.000 euro, e sostiene spese per ristorante per 30 euro (più IVA al 10%); spese delle quali chiede al cliente il rimborso analitico.
π voci della fattura per il professionista ordinario (iscritto ad un Ordine professionale)
π voci della fattura per il professionista ordinario (NON iscritto ad un Ordine professionale, ma iscritto alla Gestione Separata INPS)
π voci della fattura per il professionista in regime forfettario (iscritto ad un Ordine professionale):
π voci della fattura per il professionista in regime forfettario (NON iscritto ad un Ordine professionale, ma iscritto alla Gestione Separata INPS):
Lo Studio Commercialista Venturini
