18 Febbraio 2025

RENTRI - il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

Si informa del nuovo adempimento del RENTRI, relativo alle rinnovate modalità di tracciabilità dei rifiuti.

Di seguito si espone una breve sintesi della nuova disciplina.

Prima, però, è doveroso precisare alcune definizioni:

👉 Produttore iniziale di rifiuti: è il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.

👉 FIR (formulario di Identificazione dei Rifiuti): si tratta del formulario di identificazione dei rifiuti, cioè di quel documento di accompagnamento del trasporto dei rifiuti, effettuato da un trasportatore autorizzato, che contiene tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario.

👉 Registro di carico e scarico dei rifiuti: si tratta di un registro di contabilità e costituisce prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento.

 

Il 13 febbraio 2025 segna un passaggio fondamentale per gli adempimenti ambientali legati alla gestione dei rifiuti.

Da questa data, infatti, tutti gli operatori interessati dovranno adottare i nuovi modelli:

  • di Registro di carico e scarico dei rifiuti,
  • e il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR),

con obbligo di vidimazione.

Inoltre, per alcuni soggetti, scatta anche l’iscrizione obbligatoria al RENTRI, il nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti.

 

Quando è iniziata l'operatività del RENTRI?

Il RENTRI è entrato ufficialmente in funzione il 15 dicembre 2024.

L’accesso al portale avviene tramite i sistemi di autenticazione digitale comuni, come SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

🔎 Il portale del RENTRI, dove trovare tutte le informazioni di interesse e dove iscriversi, si trova a questo link: RENTRI

 

Chi deve iscriversi al RENTRI e quando?

L’iscrizione al RENTRI avverrà in più fasi, in base alla tipologia di operatore e alla dimensione dell’impresa:

  • dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 (è comunque in fase di definizione una proroga di 60 giorni di tale termine) l’iscrizione obbligatoria riguarda:
    • impianti di recupero e smaltimento di rifiuti;
    • imprese che trasportano rifiuti;
    • commercianti e intermediari di rifiuti;
    • consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
    • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali o dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi, con più di 50 dipendenti;
    • delegati (associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, gestori del servizio di raccolta, gestori del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera “pp” del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
  • dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025 l’iscrizione obbligatoria riguarda:
    • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali o dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi, con più di 10 e fino a 50 dipendenti.
  • Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 l’iscrizione obbligatoria riguarda:
    • imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10;
    • produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa.

 

Chi non è obbligato all’iscrizione, ma deve comunque registrarsi al RENTRI?

Alcuni soggetti non sono obbligati all’iscrizione al RENTRI, ma devono comunque registrarsi nell’area riservata "Produttori di rifiuti non iscritti" prima di emettere e vidimare digitalmente il nuovo FIR (Formulario di Identificazione del Rifiuto) cartaceo.

Si tratta di:

  • imprese ed enti produttori iniziali con un numero di dipendenti fino a 10 che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali o dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi;
  • imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni, indipendentemente dal numero di dipendenti;
  • produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente o impresa.

✍️ Questi soggetti non sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico, ma dal 13 febbraio 2025 devono registrarsi al RENTRI per la vidimazione digitale del nuovo FIR.

 

Obbligo di vidimazione dei documenti ambientali

  • per i Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR):
    • dal 13 febbraio 2025 le Camere di Commercio non vidimeranno più i FIR;
    • e i nuovi FIR dovranno essere vidimati solo in digitale tramite il RENTRI.
  • per il Registro di carico e scarico dei rifiuti:
    • fino al 13 febbraio 2025 potranno essere vidimati sia i vecchi che i nuovi modelli di registro;
    • dal 13 febbraio 2025 al 13 febbraio 2026 le Camere di Commercio potranno vidimare solo i nuovi modelli;
    • dal 13 febbraio 2026 non sarà più possibile vidimare alcun registro cartaceo.

 

Quando scatta l’obbligo di utilizzare i nuovi modelli?

  • registro di carico e scarico:
    • fino al 12 febbraio 2025 si potranno usare i vecchi modelli;
    • dal 13 febbraio 2025, gli operatori non ancora iscritti al RENTRI dovranno utilizzare il nuovo modello cartaceo scaricabile dal portale RENTRI e vidimarlo presso la Camera di Commercio;
    • il primo movimento annotato sul nuovo registro seguirà la numerazione progressiva del vecchio registro.
  • formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR):
    • dal 13 febbraio 2025 si dovrà usare il nuovo modello cartaceo previsto dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59;
    • il FIR deve essere vidimato digitalmente tramite il RENTRI, utilizzando il proprio sistema gestionale o il servizio di vidimazione digitale del portale RENTRI;
    • la compilazione potrà avvenire digitalmente o manualmente, ma il documento dovrà sempre essere stampato in due copie firmate dal produttore e dal trasportatore.
  • dal 13 febbraio 2026:
    • il FIR dovrà essere emesso in formato digitale per i rifiuti pericolosi e per i rifiuti non pericolosi prodotti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi, se il produttore ha più di 10 dipendenti.

Per qualsiasi ulteriore aggiornamento, è possibile consultare il sito ufficiale del RENTRI, di cui ho inserito il link poco sopra.

 

 

Lo Studio Commercialista Venturini

Notizia commercialista


INDIETRO