Si informa che la conversione in legge del Decreto Milleproroghe (Legge n. 15/2025) si rivolge a coloro che hanno aderito alla rottamazione dei ruoli e che sono decaduti (per aver saltato il pagamento anche solo di una rata, o averla pagata con un ritardo superiore a cinque giorni), concededendo la possibilità di rientrare dalla decadenza.
In questo modo, è possibile continuare a godere degli importanti vantaggi della disciplina (stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi).
Vediamo in sintesi che cosa prevede la legge.
π In sostanza la norma prevede una riammissione alla rottamazione riservata ai soggetti che avevano presentato la relativa domanda entro il 30.06.2023 e che, al 31.12.2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.
π’ ATTENZIONE! Non si tratta di una nuova rottamazione, e nemmeno di un ampliamento di quella originaria.
π La legge si rivolge unicamente ai debitori decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate al 31.12.2024. Di conseguenza sono riammessi i debitori che per le rate in scadenza sino al 31.12.2024 sono decaduti per tardivo, insufficiente od omesso pagamento di una o più rate.
La riammissione alla rottamazione non riguarda i debitori regolari, e cioè:
βοΈ I debitori che beneficiano della riammissione, dovranno presentare apposita domanda all’Agenzia delle Entrate Riscossione di riammissione entro il 30.04.2025.
La domanda di riammissione non deve necessariamente riguardare tutti i debiti oggetto della domanda presentata entro il 30.06.2023.
Inoltre, la domanda di riammissione va presentata anche se nulla è più dovuto, perché, per esempio, le rate sono state pagate ma tardivamente, cioè oltre i 5 giorni di tolleranza (con conseguente decadenza al 31.12.2024).
π Una volta presentata la domanda di riammissione, l’Agenzia delle Entrate Riscossione non può avviare azioni esecutive, oppure disporre fermi di beni mobili e ipoteche. Rimangono tuttavia i fermi e le ipoteche adottati alla data della domanda. Con la domanda, però, non possono proseguire le procedure esecutive sugli immobili già avviate, a meno che ci sia già stato un incanto (vendita) con esito positivo.
La presentazione della domanda, inoltre, consente il rilascio del DURC (regolarità contributiva).
π Una volta inoltrata la domanda di riammissione, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, entro il 30.06.2025, comunica al debitore le somme da pagare, emettendo nuovi bollettini.
La somma da pagare può essere rateizzata in 10 rate di pari ammontare, che avranno scadenza:
È comunque possibile pagare in unica soluzione entro il 31.07.2025.
Per pagare le somme della rottamazione non è possibile compensare gli importi dovuti con crediti disponibili.
π’ Ricordo sempre che la rottamazione si perfeziona solo con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini di scadenza, degli importi dovuti. Pertanto, in caso di inadempimento, il debitore decade, perdendo il beneficio dello stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.
π Il tardivo pagamento delle somme è tollerato (cioè, non si decade dalla rottamazione) solo se viene contenuto nei 5 giorni successivi alla scadenza.
Lo Studio Commercialista Venturini
