19 Giugno 2025

Novità sulla tracciabilità dei rimborsi spese per trasferte - Limitazione al territorio nazionale

Si informa che, con il Decreto Fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 giugno 2025, sono state introdotte importanti semplificazioni riguardanti la tracciabilità dei rimborsi spese per trasferte di dipendenti e professionisti.

Di seguito una sintesi per punti.

👉 Rimborsi spese: quando non concorrono alla formazione del reddito (e sono deducibili per l’impresa che eroga il rimborso)

La norma di riferimento prevede che i rimborsi ricevuti per vitto, alloggio, viaggi e trasporti (taxi e noleggio con conducente) non siano considerati reddito imponibile (non sono, cioè, tassati) se i relativi costi sono stati pagati con strumenti tracciabili: bonifici, carte di pagamento, assegni bancari o circolari.

Questa regola si applica:

  • ai dipendenti per le spese sostenute in occasione di trasferte o missioni, che richiedono il rimborso analitico all’impresa datore di lavoro;
  • ai lavoratori autonomi e professionisti, per le spese addebitate in modo analitico all’impresa committente.

👉 La novità: tracciabilità solo per le spese sostenute in Italia

Originariamente, l’obbligo di tracciabilità si estendeva anche alle spese sostenute all’estero, con notevoli difficoltà pratiche.

Il nuovo decreto prevede, invece, che:

  • l’obbligo di tracciabilità riguarda solo le spese sostenute in Italia;
  • per le spese effettuate all’estero, non è più richiesto l’uso di mezzi di pagamento tracciabili ai fini della non imponibilità (per dipendenti e professionisti che ricevono il rimborso) e della deducibilità del costo per l’impresa che eroga il rimborso.

 🔎 In sintesi:

  • i rimborsi per le spese per vitto, alloggio, viaggi e trasporti (taxi e noleggio con conducente) sono fiscalmente neutrali per chi li riceve (e deducibili per l’impresa che li eroga) solo se pagate in modo tracciabile, quando sostenute in Italia.
  • per l’estero, cade l’obbligo di tracciabilità.

 

Lo Studio Commercialista Venturini

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