19 Dicembre 2025

Novitร  in materia di formazione sulla sicurezza del lavoro - Decreto Legge n. 159/2025 e nuovo Accordo Stato-Regioni

Si informa delle importanti novità introdotte dal Decreto Salute e Sicurezza (Decreto Legge n. 159/2025), convertito in legge in data 18 dicembre 2025, e dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, in materia di formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Tali interventi legislativi e regolamentari ridefiniscono in modo significativo il sistema formativo aziendale e gli adempimenti a carico dei datori di lavoro.

La circolare dello Studio intende, non solo evidenziare le novità più significative, ma anche ricordare ai Gentili Clienti l’importanza di strutturare un organizzazione che abbia adeguate misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Registrazione obbligatoria delle competenze dei lavoratori

Il Decreto Legge n. 159/2025 stabilisce che:

  • le competenze acquisite durante la formazione devono essere obbligatoriamente registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo del cittadino;
  • il datore di lavoro deve tenere conto di tali informazioni ai fini della programmazione della formazione futura.

๐Ÿ‘‰ Questo comporta un approccio più strutturato e documentato alla gestione dei percorsi formativi.

Nuovo Accordo Stato-Regioni: quadro unico per la formazione

L’Accordo:

  • unifica e sostituisce gli accordi precedenti;
  • definisce durata, contenuti minimi, modalità e aggiornamenti per tutte le figure aziendali coinvolte nella sicurezza;
  • introduce un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore, durante il quale è ancora possibile avviare corsi di formazione secondo le regole preesistenti.

Formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro

Una novità di grande rilievo è l’introduzione di un obbligo formativo specifico per i datori di lavoro, prima esclusi dagli obblighi del D.Lgs. n. 81/2008.

Il nuovo Accordo prevede per i datori di lavoro:

  • 16 ore di formazione iniziale;
  • 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni.

๐Ÿ‘‰ Il termine massimo per completare la formazione è fissato in due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, ma una formazione anticipata può costituire un elemento rilevante in caso di responsabilità per infortuni o mancata adozione delle migliori misure disponibili.

Organizzazione della formazione: pianificazione, monitoraggio e miglioramento

Il nuovo sistema formativo deve seguire un approccio strutturato articolato in quattro fasi:

  1. pianificazione, sulla base di un’analisi dei fabbisogni di formazione e del contesto organizzativo;
  2. realizzazione dei percorsi formativi;
  3. monitoraggio e valutazione, anche attraverso strumenti che misurino l’efficacia della formazione;
  4. riesame e miglioramento continuo.

๐Ÿ‘‰ Questa visione valorizza la formazione come elemento integrante della cultura aziendale e non come mero adempimento formale.

Formazione “on the job” e modalità operative flessibili

L’Accordo consente lo svolgimento di parte della formazione:

  • direttamente nei reparti o presso le postazioni di lavoro;
  • tramite break formativi;
  • con modalità on the job mirate ai rischi specifici.

๐Ÿ‘‰ Si tratta di un importante riconoscimento della necessità di adattare la formazione alle reali condizioni operative dei lavoratori.

Verifica dell’efficacia della formazione

La verifica non riguarda solo l’attestazione della presenza ai corsi, ma deve misurare:

  • il cambiamento concreto dei comportamenti e delle pratiche operative;
  • l’effettiva applicazione delle misure apprese.

๐Ÿ‘‰ In questo contesto viene valorizzato il ruolo del preposto, quale punto di raccordo tra programmazione, controllo e attività dei lavoratori.

La formazione diventa un elemento essenziale:

  • per collegare in modo operativo le misure indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • per rafforzare l’organizzazione complessiva della sicurezza.

๐Ÿ‘‰ Una formazione carente può costituire presupposto di responsabilità sia per il datore di lavoro sia per l’azienda.

Conclusioni

Le nuove disposizioni delineano un sistema formativo più rigoroso e orientato alla qualità, che richiede:

  • analisi accurata dei fabbisogni di formazione sulla sicurezza;
  • programmazione sistematica;
  • piena tracciabilità delle competenze;
  • verifica continua dell’efficacia.

 

Lo Studio Venturini Commercialista

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