Si informa delle importanti novità introdotte dal Decreto Salute e Sicurezza (Decreto Legge n. 159/2025), convertito in legge in data 18 dicembre 2025, e dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, in materia di formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Tali interventi legislativi e regolamentari ridefiniscono in modo significativo il sistema formativo aziendale e gli adempimenti a carico dei datori di lavoro.
La circolare dello Studio intende, non solo evidenziare le novità più significative, ma anche ricordare ai Gentili Clienti l’importanza di strutturare un organizzazione che abbia adeguate misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Registrazione obbligatoria delle competenze dei lavoratori
Il Decreto Legge n. 159/2025 stabilisce che:
๐ Questo comporta un approccio più strutturato e documentato alla gestione dei percorsi formativi.
Nuovo Accordo Stato-Regioni: quadro unico per la formazione
L’Accordo:
Formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro
Una novità di grande rilievo è l’introduzione di un obbligo formativo specifico per i datori di lavoro, prima esclusi dagli obblighi del D.Lgs. n. 81/2008.
Il nuovo Accordo prevede per i datori di lavoro:
๐ Il termine massimo per completare la formazione è fissato in due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, ma una formazione anticipata può costituire un elemento rilevante in caso di responsabilità per infortuni o mancata adozione delle migliori misure disponibili.
Organizzazione della formazione: pianificazione, monitoraggio e miglioramento
Il nuovo sistema formativo deve seguire un approccio strutturato articolato in quattro fasi:
๐ Questa visione valorizza la formazione come elemento integrante della cultura aziendale e non come mero adempimento formale.
Formazione “on the job” e modalità operative flessibili
L’Accordo consente lo svolgimento di parte della formazione:
๐ Si tratta di un importante riconoscimento della necessità di adattare la formazione alle reali condizioni operative dei lavoratori.
Verifica dell’efficacia della formazione
La verifica non riguarda solo l’attestazione della presenza ai corsi, ma deve misurare:
๐ In questo contesto viene valorizzato il ruolo del preposto, quale punto di raccordo tra programmazione, controllo e attività dei lavoratori.
La formazione diventa un elemento essenziale:
๐ Una formazione carente può costituire presupposto di responsabilità sia per il datore di lavoro sia per l’azienda.
Conclusioni
Le nuove disposizioni delineano un sistema formativo più rigoroso e orientato alla qualità, che richiede:
Lo Studio Venturini Commercialista
