Si illustra in modo sintetico le principali novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, la Legge 30.12.2025 n. 199, in vigore dall’01.01.2026.
Rimodulazione delle aliquote IRPEF
Dal periodo d’imposta 2026 l’IRPEF, calcolata su tre scaglioni di reddito, prevede la riduzione dell’aliquota del secondo scaglione:
È inoltre prevista una riduzione delle detrazioni per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, con un taglio fisso di 440 euro applicato a tutte le detrazioni previste nella misura del 19% (tranne quelle per spese sanitarie) e ad alcune detrazioni specifiche (liberalità ai partiti politici e premi assicurativi per eventi calamitosi).
Locazioni brevi (contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni)
Queste le novità previste dall’01.01.2026 in tema di locazioni brevi:
๐ Si ricorda che si definiscono locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (senza obbligo di registrazione del contratto in Agenzia delle Entrate), ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, delle utenze e del wi-fi, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Detrazioni edilizie bonus casa
Sono prorogate per tutto il 2026 le aliquote introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 relative alle detrazioni fiscali per interventi edilizi (bonus casa):
๐ Per le abitazioni principali, per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento, si conferma la maggiorazione delle aliquote:
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).
Detrazioni edilizie Ecobonus e sismabonus
Le aliquote sono allineate a quelle del bonus casa.
L’ecobonus e il sismabonus, dunque, possono spettare nelle seguenti misure:
Bonus mobili
Detrazione al 50% anche per il 2026, con limite di spesa pari a 5.000 euro.
Regime forfetario
La soglia ostativa dei redditi da lavoro dipendente rimane elevata a 35.000 euro, come previsto dalla precedente Legge di Bilancio.
In sostanza, il forfetario che nel 2025 ha percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro (a regime l’importo è di 30.000 euro), può continuare a utilizzare tale regime anche nel 2026.
Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione
Reintrodotto il regime di favore per:
Prevista l’applicazione dell’aliquote dell’8% sulla differenza tra valore normale dei beni e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.
Tassazione delle plusvalenze su beni strumentali
Dal periodo di imposta successivo al 31.12.2025 (quindi dal 2026) viene abolita la rateizzazione in 5 anni delle plusvalenze realizzate per la cessione di beni strumentali posseduti da almeno tre anni, tranne che per la cessione d’azienda (o ramo d’azienda) posseduta da almeno 3 anni.
Affrancamento riserve in sospensione
Possibile affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, con imposta sostitutiva del 10%, versabile in 4 rate annuali.
Iperammortamento
Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista nuovamente l’introduzione dell’iperammortamento (disciplina che sostituisce quella dei crediti di imposta).
L’iperammortamento consiste nella possibilità di maggiorare fiscalmente le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria, in riferimento ad investimenti in beni strumentali nuovi agevolabili 4.0 e 5.0.
Beni agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’01.01.2026 al 30.9.2028 in beni strumentali nuovi:
Misura della maggiorazione
Il costo di acquisizione dei beni agevolati (e quindi le relative quote di ammortamento e i rispettivi canoni leasing) è maggiorato nella misura del:
Modalità di accesso
Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica e tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze
Viene confermato il regime di esclusione parziale dalla tassazione di dividendi e plusvalenze da cessione di partecipazioni per i soggetti imprenditori, ma solo se la partecipazione posseduta soddisfa uno dei due requisiti:
๐Se questi requisiti non sono rispettati, dividendi e plusvalenze diventano totalmente imponibili.
Dividendi
Le modifiche riguardano:
Il nuovo requisito sulla partecipazione (5% o 500.000 euro) si applica ai dividendi deliberati dall’01.01.2026.
Plusvalenze
Le modifiche riguardano:
Per le plusvalenze, il nuovo requisito (5% o 500.000 euro) si aggiunge agli altri previsti per la cosiddetta Participation Exemption (PEX):
Il nuovo requisito si applica alle plusvalenze realizzate su partecipazioni acquisite dall’01.01.2026.
Rottamazione-quinquies
Grazie alla rottamazione-quinques, è possibile estinguere i debiti affidati alla riscossione dall’01.01.2000 al 31.12.2023 pagando solo:
Non sono più dovute:
๐ Rientrano nella rottamazione-quinques i debiti affidati alla riscossione derivanti:
๐ Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione, avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.
La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione, comunque in forma telematica.
Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.04.2026.
Come detto, il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione.
Inoltre, presentata la domanda di rottamazione, il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi.
Pertanto:
๐ Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, come i pignoramenti presso terzi, salvo che le somme siano già state assegnate.
Il pagamento delle somme della rottamazione-quinques potrà avvenire:
La rottamazione decade se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione, oppure l’ultima rata (ai fini della decadenza rileva anche il pagamento insufficiente o tardivo).
Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.
Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.
โ๏ธ ATTENZIONE! Se al 30.09.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla rottamazione-quinquies.
Pertanto, i debitori che, al 30.09.2025, risultavano in regola con il pagamento delle rate della rottamazione precedente (per esempio, la quater) devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie (NON possono accedere alla rottamazione-quinques).
Ritenuta su transazioni B2B
Viene introdotta, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa.
La ritenuta di acconto dovrà essere operata all’atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B (business to business); in altre parole, la novità non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall’applicazione della ritenuta.
๐ Quando, per esempio, l’impresa A pagherà l’impresa B per i beni e/o i servizi ricevuti, l’impresa A dovrà trattenere una somma di denaro e versarla allo Stato per conto dell’impresa B, a titolo di ritenuta d’acconto (come avviene oggi quando si paga un professionista).
Soggetti esclusi
La ritenuta non si applicherà alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento:
La ritenuta non si applicherà, inoltre, nel caso in cui il pagamento sia soggetto alla ritenuta d’acconto dell’11% effettuata dalle banche e da Poste Italiane, in riferimento ai pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta (i cosiddetti bonifici parlanti).
Misura della ritenuta
La ritenuta sui corrispettivi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa deve essere operata con l’aliquota:
Compensazione di crediti
A regime è previsto un divieto di compensazione di crediti per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per imposte erariali, nonché derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta. Sono esclusi, a titolo esemplificativo, i ruoli inerenti a tributi locali, contributi previdenziali INPS e premi INAIL.
La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.
Tale divieto non opera se:
La compensazione dei crediti è vietata anche per l’importo eccedente i 50.000 euro.
Quindi se, per esempio, ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo.
Decorrenza
La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall’01.01.2026 (bisogna fare riferimento alla data di pagamento del modello F24).
Contributi versati alle forme pensionistiche complementari - aumento del limite di deducibilità
Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari (cioè dei contributi versati alla previdenza complementare).
In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
Lo Studio Venturini Commercialista
