9 Gennaio 2026

Legge di Bilancio 2026 - Le principali novitร  fiscali

Si illustra in modo sintetico le principali novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, la Legge 30.12.2025 n. 199, in vigore dall’01.01.2026.

 

Rimodulazione delle aliquote IRPEF

Dal periodo d’imposta 2026 l’IRPEF, calcolata su tre scaglioni di reddito, prevede la riduzione dell’aliquota del secondo scaglione:

  • fino a 28.000 euro → 23%
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro → 33% (in diminuzione rispetto al 35%)
  • oltre 50.000 euro → 43%

È inoltre prevista una riduzione delle detrazioni per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, con un taglio fisso di 440 euro applicato a tutte le detrazioni previste nella misura del 19% (tranne quelle per spese sanitarie) e ad alcune detrazioni specifiche (liberalità ai partiti politici e premi assicurativi per eventi calamitosi).

 

Locazioni brevi (contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni)

Queste le novità previste dall’01.01.2026 in tema di locazioni brevi:

  • cedolare secca invariata (21% sul primo appartamento, 26% sul secondo);
  • qualificazione come reddito d’impresa in caso di destinazione a locazione breve di più di due appartamenti all’anno (in sostanza, dal terzo appartamento destinato alla locazione breve sarà necessario aprire la partita IVA. In precedenza, l’obbligo di partita IVA scattava dal quinto appartamento).

๐Ÿ“Œ Si ricorda che si definiscono locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (senza obbligo di registrazione del contratto in Agenzia delle Entrate), ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, delle utenze e del wi-fi, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

 

Detrazioni edilizie bonus casa

Sono prorogate per tutto il 2026 le aliquote introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 relative alle detrazioni fiscali per interventi edilizi (bonus casa):

  • 36% per le spese 2025 e 2026;
  • 30% per le spese 2027.

๐Ÿ‘‰ Per le abitazioni principali, per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento, si conferma la maggiorazione delle aliquote:

  • 50% per il 2025 e 2026;
  • 36% per il 2027.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

 

Detrazioni edilizie Ecobonus e sismabonus

Le aliquote sono allineate a quelle del bonus casa.

L’ecobonus e il sismabonus, dunque, possono spettare nelle seguenti misure:

  • per le abitazioni principali l’aliquota è del 50%, per le spese sostenute nel 2025 e 2026 dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;
  • per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, e del 30% per quelle sostenute nel 2027.

 

Bonus mobili

Detrazione al 50% anche per il 2026, con limite di spesa pari a 5.000 euro.

 

Regime forfetario

La soglia ostativa dei redditi da lavoro dipendente rimane elevata a 35.000 euro, come previsto dalla precedente Legge di Bilancio.

In sostanza, il forfetario che nel 2025 ha percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro (a regime l’importo è di 30.000 euro), può continuare a utilizzare tale regime anche nel 2026.

 

Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione

Reintrodotto il regime di favore per:

  • assegnazioni e cessioni di beni non strumentali ai soci da parte delle società;
  • estromissione dei beni strumentali da parte degli imprenditori individuali.

Prevista l’applicazione dell’aliquote dell’8% sulla differenza tra valore normale dei beni e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.

 

Tassazione delle plusvalenze su beni strumentali

Dal periodo di imposta successivo al 31.12.2025 (quindi dal 2026) viene abolita la rateizzazione in 5 anni delle plusvalenze realizzate per la cessione di beni strumentali posseduti da almeno tre anni, tranne che per la cessione d’azienda (o ramo d’azienda) posseduta da almeno 3 anni.

 

Affrancamento riserve in sospensione

Possibile affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, con imposta sostitutiva del 10%, versabile in 4 rate annuali.

 

Iperammortamento

Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista nuovamente l’introduzione dell’iperammortamento (disciplina che sostituisce quella dei crediti di imposta).

L’iperammortamento consiste nella possibilità di maggiorare fiscalmente le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria, in riferimento ad investimenti in beni strumentali nuovi agevolabili 4.0 e 5.0.

Beni agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’01.01.2026 al 30.9.2028 in beni strumentali nuovi:

  • materiali e immateriali 4.0;
  • materiali, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
  • prodotti (i beni) in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo; 
  • destinati (i beni) a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Misura della maggiorazione

Il costo di acquisizione dei beni agevolati (e quindi le relative quote di ammortamento e i rispettivi canoni leasing) è maggiorato nella misura del: 

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; 
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. 

Modalità di accesso

Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica e tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. 

 

Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze

Viene confermato il regime di esclusione parziale dalla tassazione di dividendi e plusvalenze da cessione di partecipazioni per i soggetti imprenditori, ma solo se la partecipazione posseduta soddisfa uno dei due requisiti:

  • la partecipazione è almeno pari al 5% del capitale sociale,
  • oppure ha valore fiscale minimo di 500.000 euro.

๐Ÿ‘‰Se questi requisiti non sono rispettati, dividendi e plusvalenze diventano totalmente imponibili.

Dividendi

Le modifiche riguardano:

  • società di persone e imprenditori individuali, che possono escludere dalla tassazione una quota del 60%, 50,28% o 41,86% dei dividendi ricevuti;
  • società di capitali ed enti commerciali, che mantengono l’esclusione dalla tassazione del 95% dei dividendi ricevuti.

Il nuovo requisito sulla partecipazione (5% o 500.000 euro) si applica ai dividendi deliberati dall’01.01.2026.

Plusvalenze

Le modifiche riguardano:

  • società di persone e imprenditori individuali, con esenzione dalla tassazione del 50,28% o 41,86% della plusvalenza realizzata;
  • società di capitali ed enti commerciali, con esenzione da tassazione del 95% della plusvalenza realizzata.

Per le plusvalenze, il nuovo requisito (5% o 500.000 euro) si aggiunge agli altri previsti per la cosiddetta Participation Exemption (PEX):

  • periodo minimo di possesso della partecipazione,
  • iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie (no attivo circolante),
  • residenza della partecipata in Paese a fiscalità ordinaria,
  • esercizio di impresa commerciale da parte della partecipata.

Il nuovo requisito si applica alle plusvalenze realizzate su partecipazioni acquisite dall’01.01.2026.

 

Rottamazione-quinquies

Grazie alla rottamazione-quinques, è possibile estinguere i debiti affidati alla riscossione dall’01.01.2000 al 31.12.2023 pagando solo:

  • il capitale
  • e le spese esecutive e di notifica

Non sono più dovute:

  • sanzioni
  • interessi
  • aggio

๐Ÿ“Œ Rientrano nella rottamazione-quinques i debiti affidati alla riscossione derivanti:

  • da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
  • dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
  • da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (in questo caso, tuttavia, la rottamazione stralcia solo gli interessi e le maggiorazioni di legge).

๐Ÿ‘‰ Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione, avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione, comunque in forma telematica.

Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.04.2026. 

Come detto, il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione. 

Inoltre, presentata la domanda di rottamazione, il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi.

Pertanto: 

  • non possono essere disposti nuovi pignoramenti, e quelli già in essere si sospendono;
  • non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi e ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;
  • i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati; 
  • il DURC può essere rilasciato;
  • sino al 31.07.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli. 

๐Ÿ‘Œ Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, come i pignoramenti presso terzi, salvo che le somme siano già state assegnate. 

Il pagamento delle somme della rottamazione-quinques potrà avvenire:

  • in unica soluzione entro 31.07.2026;
  • oppure fino a 54 rate bimestrali (con interesse pari al 3% annuo), a partire dal 31.07.2026.

La rottamazione decade se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione, oppure l’ultima rata (ai fini della decadenza rileva anche il pagamento insufficiente o tardivo). 

Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni. 

Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione. 

โ˜๏ธ ATTENZIONE! Se al 30.09.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla rottamazione-quinquies. 

Pertanto, i debitori che, al 30.09.2025, risultavano in regola con il pagamento delle rate della rottamazione precedente (per esempio, la quater) devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie (NON possono accedere alla rottamazione-quinques).

 

Ritenuta su transazioni B2B

Viene introdotta, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa.

La ritenuta di acconto dovrà essere operata all’atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B (business to business); in altre parole, la novità non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall’applicazione della ritenuta.

๐Ÿ”Ž Quando, per esempio, l’impresa A pagherà l’impresa B per i beni e/o i servizi ricevuti, l’impresa A dovrà trattenere una somma di denaro e versarla allo Stato per conto dell’impresa B, a titolo di ritenuta d’acconto (come avviene oggi quando si paga un professionista).

Soggetti esclusi

La ritenuta non si applicherà alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento:

  • risultano aver aderito al concordato preventivo biennale;
  • si trovano in regime di adempimento collaborativo.

La ritenuta non si applicherà, inoltre, nel caso in cui il pagamento sia soggetto alla ritenuta d’acconto dell’11% effettuata dalle banche e da Poste Italiane, in riferimento ai pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta (i cosiddetti bonifici parlanti).

Misura della ritenuta

La ritenuta sui corrispettivi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa deve essere operata con l’aliquota:

  • dello 0,5%, per il 2028;
  • dell’1%, a decorrere dal 2029.

 

Compensazione di crediti

A regime è previsto un divieto di compensazione di crediti per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per imposte erariali, nonché derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta. Sono esclusi, a titolo esemplificativo, i ruoli inerenti a tributi locali, contributi previdenziali INPS e premi INAIL.

La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.

Tale divieto non opera se:

  • è in essere una rateizzazione delle somme iscritte a ruolo;
  • viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

La compensazione dei crediti è vietata anche per l’importo eccedente i 50.000 euro.

Quindi se, per esempio, ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo. 

Decorrenza 

La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall’01.01.2026 (bisogna fare riferimento alla data di pagamento del modello F24).

 

Contributi versati alle forme pensionistiche complementari - aumento del limite di deducibilità

Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari (cioè dei contributi versati alla previdenza complementare).

In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

 

Lo Studio Venturini Commercialista

Notizia commercialista


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