21 Gennaio 2026

Legge di Bilancio 2026 - Le principali novitร  in materia di lavoro e previdenza

Si illustrano in modo sintetico le principali novità in ambito lavoro e previdenza introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, la Legge 30.12.2025 n. 199, in vigore dall’01.01.2026.

 

Imposta sostitutiva su incrementi retributivi

Gli aumenti retributivi erogati ai lavoratori dipendenti derivanti da contratti collettivi (CCNL) sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, se percepiti nel 2026, possono essere tassati con imposta sostitutiva del 5%, a condizione che il reddito di lavoro dipendente del 2025 non sia superiore a 33.000 euro.
Il lavoratore può rinunciare al regime agevolato.

 

Premi di risultato

In merito alle somme erogate ai lavoratori dipendenti a titolo di premi di risultato è previsto che, per gli anni 2026 e 2027:

  • l’aliquota dell’imposta sostitutiva è ridotta all’1% (precedentemente 5%);
  • il limite di importo agevolabile è aumentato a 5.000 euro (da 3.000 euro).

Il beneficio è valido per i lavoratori che nell’anno precedente hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

 

Lavoro notturno, festivo e turni - imposta sostitutiva al 15%

Nel 2026, per i dipendenti con reddito 2025 non superiore a 40.000 euro (escluso il settore turistico-alberghiero), è prevista un’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e sulle indennità per:

  • lavoro notturno;
  • lavoro festivo e nei giorni di riposo;
  • lavoro a turni.

fino a un imponibile annuo massimo di 1.500 euro.

 

Buoni pasto elettronici

Dal 2026 la soglia esente dei buoni pasto elettronici aumenta da 8 a 10 euro.

Per i buoni cartacei, invece, la soglia esente rimane ferma a 4 euro.

 

Trattamento integrativo speciale per dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale

Per dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale viene confermato:

  • per il periodo 01.01.2026 - 30.09.2026;
  • il trattamento integrativo pari al 15% della retribuzione lorda per straordinari festivi e lavoro notturno.

L’agevolazione spetta per i lavoratori con reddito 2025 non superiore a 40.000 euro.

 

Congedo parentale

Viene elevata da 12 a 14 anni l’età del figlio per la fruizione del congedo parentale.

 

Congedo per malattia del figlio

La Legge di Bilancio 2026 introduce delle novità al congedo per malattia del figlio.

In modo particolare viene previsto, se il minore ha più di 3 anni:

  • l’aumento da 5 a 10 giorni come limite massimo di giorni fruibili all’anno da ciascun genitore;
  • l’elevazione a 14 anni dell’età del figlio per la fruizione del congedo per malattia del figlio.

Fino all’età di tre anni, non ci sono limiti ai giorni di congedo per malattia del figlio.

Il congedo non è retribuito.

 

Misure per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale

La Legge di Bilancio 2026 prevede che, in caso di assunzione di un lavoratore a termine in sostituzione di personale in congedo di maternità (o paternità o parentale), il contratto a termine può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, fino al compimento del primo anno di età del bambino.

 

Incentivo all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato nel 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha previsto lo stanziamento di risorse per l’introduzione di un incentivo all’assunzione di personale (non dirigenziale) a tempo indeterminato per l’anno 2026. L’incentivo riguarda anche le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Le risorse finanziarie stanziate riguardano l’introduzione di un incentivo all’assunzione al fine di:

  • incrementare l’occupazione giovanile stabile;
  • favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate;
  • contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

Misura e durata

L’incentivo consiste in un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi.

Provvedimento attuativo

L’operatività dell’incentivo è subordinata all’emanazione di un decreto attuativo.

 

Incentivo per l’assunzione di lavoratrici madri

La Legge di Bilancio introduce a regime, dal 2026, un incentivo per l’assunzione di lavoratrici madri con almeno tre figli.

L’incentivo riguarda i datori di lavoro che assumono donne con le seguenti caratteristiche:

  • madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni;
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. 

L’incentivo riguarda le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo indeterminato, e anche le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Misura e durata del beneficio

L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi INAIL), nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

La durata dell’agevolazione è di:

  • 12 mesi dalla data dell’assunzione, per il contratto di lavoro a tempo determinato;
  • 18 mesi dalla data dell’assunzione con contratto a tempo determinato, se il contratto viene poi trasformato a tempo indeterminato;
  • 24 mesi dalla data dell’assunzione, per il contratto di lavoro a tempo indeterminato fin dall’origine del rapporto.

 

Incentivi per la trasformazione dei contratti

Le Legge di Bilancio 2026 introduce un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale), o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto già a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 40% in favore della lavoratrice o del lavoratore con almeno tre figli conviventi, e fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (nel caso di figli disabili non ci sono limiti di età).

Esonero contributivo

Ai datori di lavoro privati che consentono tale trasformazione è riconosciuto l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (sono esclusi d premi INAIL), nella misura del 100%.

L’esonero spetta:

  • per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto;
  • nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

๐Ÿ‘‰ L’esonero spetta a patto che, con la trasformazione/rimodulazione dell’orario, non vi sia riduzione del complessivo monte orario di lavoro in azienda.

 

Bonus mamme 2026

La Legge di Bilancio 2026 prevede la riproposizione per il 2026 del cosiddetto “bonus mamme”.

Il “bonus mamme” 2026 riguarda le lavoratrici madri:

  • dipendenti;
  • autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome (artigiani e commercianti);
  • autonome iscritte alla Gestione separata INPS;
  • professioniste iscritte alle casse di previdenza professionali.

La lavoratrice deve essere titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La stessa deve inoltre avere:

  • 2 figli, con il contributo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio;
  • o almeno 3 figli, con il contributo che spetta fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo.

๐Ÿ‘‰ Le lavoratrici con più di due figli possono beneficiare del bonus mamme 2026 a condizione che il reddito non derivi da un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (in questo caso, infatti, a tali lavoratrici spetta la riduzione al 100% dei contributi previdenziali a proprio carico).

Il “bonus mamme” 2026 consiste in una somma pari a 60 euro mensili:

  • per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo;
  • per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le lavoratrici con almeno 3 figli.

Il bonus mamme 2026 non è soggetto a trattenute contributivi e fiscali, e viene riconosciuto dall’INPS, in unica soluzione, nel mese di dicembre 2026, dietro apposita domanda telematica.

 

Disposizioni in materia di TFR e adesione alla previdenza complementare

La Legge di Bilancio 2026 introduce importanti novità in tema di TFR e di previdenza complementare.

 

Estensione dei datori di lavoro obbligati al versamento all’INPS degli accantonamenti relativi al TFR

Viene stabilito che, con effetto dal 2026, siano ricompresi nell’ambito dell’obbligo di versamento degli accantonamenti del TFR ad un apposito Fondo dell’INPS (il “Fondo di Tesoreria”) anche i datori che raggiungono o superano (o abbiano raggiunto o superato) la soglia di 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, e che il relativo computo avvenga sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di retribuzione considerato.

Viene inoltre previsto che:

  • che per il biennio 2026-2027 tale disposizione non operi qualora la media annuale (del relativo anno precedente) sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti;
  • con effetto sui periodi di retribuzione decorrenti dal 2032, il numero di lavoratori dipendenti a partire dal quale, per il datore di lavoro, si applica l’obbligo in questione, scende a 40.

 

Disciplina del silenzio-assenso per il conferimento del TFR alla previdenza complementare

Novità importanti in tema di conferimento tacito del TFR alla previdenza complementare.

Il principio del conferimento automatico del TFR (in assenza di diverse dichiarazioni di volontà da parte del lavoratore) si applica:

  • ai lavoratori di prima assunzione;
  • ai lavoratori non di prima assunzione, limitatamente ai casi in cui tali lavoratori abbiano già in essere, prima dell’instaurazione del nuovo rapporto, un’adesione a una forma pensionistica collettiva, prevista da accordi collettivi, anche territoriali o aziendali.

๐Ÿ”Ž La novità risiede nel fatto che il TFR, all’atto dell’assunzione di un lavoratore di prima assunzione (o di un lavoratore non di prima assunzione che già conferisce il TFR ad una forma di previdenza complementare), sarà automaticamente destinato alla previdenza complementare.

Tuttavia, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e:

  • conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta;
  • ovvero mantenere il TFR presso il datore di lavoro (tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta).

Adempimenti del datore di lavoro

๐Ÿ‘‰ Il datore di lavoro è chiamato a specifici adempimenti in caso di adesione automatica alla previdenza complementare, nonché nelle ipotesi di prima assunzione o meno del lavoratore.

Nel caso di adesione automatica il datore di lavoro deve:

  • darne comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione;
  • effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni riservati al lavoratore per la rinuncia all’adesione automatica.

๐Ÿ“Œ Nel caso di prima assunzione del lavoratore, il datore di lavoro deve a fornire a quest’ultimo (al momento dell’assunzione) un’informativa sugli accordi collettivi applicabili, il meccanismo di adesione automatica, la forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica e le diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

๐Ÿ“Œ Se il lavoratore non è di prima assunzione, il datore di lavoro deve fornire, contestualmente all’assunzione, un’apposita informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare specifica dichiarazione. Se il lavoratore ha già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro è tenuto fornire un’informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto troverà applicazione il meccanismo di adesione automatica.

 

Lo Studio Commercialista Venturini

Notizia commercialista


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